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Studio legale specializzato in contratti della Commissione Europea e nella protezione della Proprietà Intellettuale


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Settori di attività

 

PROPRIETÁ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Panoramica descrittiva

Nella odierna società, che non a torto è stata definita da più parti “a knowledge-based society”, la Proprietà Intellettuale e la Proprietà Industriale hanno assunto un’importanza decisiva, non solo per il singolo autore dell’invenzione o dell’opera creativa, ma, anche e soprattutto, per la crescita delle imprese. Le potenzialità strategiche ed il notevole valore economico di beni immateriali quali brevetti, marchi e disegni industriali, infatti, sono alla base del potenziamento della competitività aziendale e dell’aumento del prestigio dell’immagine della società, così come della possibile conquista di nuovi mercati o di nuovi settori dei precedenti. Del resto, sono notevoli anche le possibilità di monetizzazione di tali diritti di privativa industriale, mediante cessioni o licenze d’utilizzazione od in peculiari contesti, in primis la cessione d’azienda.
Il sempre maggiore interesse dedicato alla materia, sia a livello istituzionale che privato, e l’organizzazione di iniziative volte a diffondere, anche nelle realtà commerciali di piccole e medie dimensioni, la cultura della tecnologia, della ricerca, dell’innovazione o, comunque, della creatività, conferma il ruolo essenziale di tali valori per l’efficacia dell’azione imprenditoriale e per eventuali internazionalizzazioni.
Per quanto riguarda, da un lato, i marchi d’impresa, gli altri segni distintivi, tipici ed atipici ed i domain names, e, dall’altro, i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, il design e il know – how, lo Studio Da Bormida assiste il Cliente in tutti i profili giuridici connessi alla loro valutazione, circolazione e protezione, sia giudiziale che stragiudiziale. In particolare, sono assicurate assistenza legale e consulenza nell’avvio e nella definizione di vertenze, anche non giudiziali, aventi per oggetto la tutela della Proprietà Industriale, così come nelle trattative contrattuali e nella stesura di accordi aventi ad oggetto diritti di esclusiva.
Attività analoghe sono svolte con riferimento al diritto d’autore. Infatti, i nostri Assistiti ricevono il necessario supporto legale relativamente a tutti gli aspetti giuridici ad esso attinenti. Particolare attenzione è dedicata, per un verso, alla tutela giudiziale e stragiudiziale di esso, per altro verso, ai profili giuridici inerenti alla valutazione, utilizzazione e circolazione delle opere dell’ingegno. In tale ultimo ambito vanno incluse le problematiche connesse agli accordi di licenza con la S.I.A.E., relativi alle variegate possibilità di sfruttamento di tali opere, e quelle, quali la responsabilità del provider, connesse all’intermediazione nella fruizione delle opere sul web.
Altri campi di specializzazione dello Studio, comunque interferenti con la tutela della Proprietà Intellettuale ed Industriale, sono sia quello relativo alla pubblicità commerciale ed alla concorrenza sleale, che quello della Ricerca e Sviluppo. In quest’ultimo settore particolare attenzione è dedicata ai contratti di ricerca, ai finanziamenti ed alle agevolazioni di vario tipo, ai progetti R & D, ai consortium agreement, ai TIP ed alle Joint venture. Specifica preparazione ed esperienza relativamente all’ambito comunitario ed alle iniziative ed opportunità inquadrabili nel contesto del VI Programma Quadro.
Per una più dettagliata disamina dell’attività svolta dallo Studio si veda la sezione dedicata ai servizi di assistenza e consulenza legale.
Lo Studio, inoltre, collabora attivamente, oltre che con consulenti e società specializzate nell’acquisizione di finanziamenti pubblici, comunitari e privati e nell’internazionalizzazione delle imprese italiane e straniere, con diversi esperti, alcuni dei quali in grado di studiare le più vantaggiose soluzioni gestionali e di individuare le migliori opportunità fiscali, altri competenti a dare consulenza integrata e multidisciplinare inerente ai diversi aspetti di strategia aziendale connessi allo sfruttamento della Proprietà Intellettuale ed Industriale, quali marketing e comunicazione.
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Proprietà Intellettuale ed Industriale come fattore di crescita e di affermazione dell’impresa

La locuzione "Proprietà Intellettuale", nel suo significato più ampio, designa un gruppo di diritti riconnessi ai risultati di sforzi creativi: essa si riferisce ai marchi ed ai segni distintivi in genere, ai brevetti per invenzione ed ai modelli di utilità, come anche al diritto d'autore ed alla tematica della concorrenza.
In un senso più ristretto, invece, tale espressione comprende unicamente il diritto d'autore, essendo i brevetti ed i segni distintivi (quali, appunto, marchi, nomi commerciali, denominazioni di origine ed indicazioni geografiche) sussumibili nella categoria della c.d. "Proprietà industriale", alla quale vanno ricondotte anche le invenzioni diverse dai brevetti, ossia i modelli di utilità, le varietà vegetali, i disegni industriali, le topografie dei prodotti semiconduttori ed i segreti industriali e commerciali, altrimenti detti know – how, tra cui sono da ricomprendersi formule, tecniche e processi produttivi non brevettati.
L’oggetto della Proprietà Intellettuale e della Proprietà Industriale può, con una certa approssimazione, essere denominato creazione intellettuale. Il diritto soggettivo che corrisponde a tale bene immateriale, ossia, a seconda dei casi, il diritto di marchio, il diritto di brevetto, il diritto d’autore e così via, ha un contenuto complesso, che, per semplificare, può essere scisso in due distinti diritti: il diritto morale ed il diritto patrimoniale.
Il primo comprende facoltà di contenuto non economico (si pensi alla paternità dell’opera), a tal punto connesse alla personalità del creatore da poter essere annoverate tra I diritti della personalità.
Il diritto patrimoniale di inventori ed autori consiste, essenzialmente, nel diritto esclusivo di attuare e commercializzare la creazione o l’invenzione. L’energica tutela e l’ampiezza delle facoltà riconosciute al titolare rendono possibile l’accostamento di esso al diritto di proprietà: proprio per evidenziare tale somiglianza sono state coniate le locuzioni "Proprietà intellettuale" e "Proprietà industriale". Esso appartiene al novero dei diritti assoluti, essendo protetto contro chiunque ed attribuendo, appunto, al titolare la possibilità di utilizzare e sfruttare economicamente la propria creazione in condizione di esclusiva, oltre che la facoltà di effettuarne od autorizzarne la riproduzione e la distribuzione in qualunque forma. Il diritto patrimoniale, infatti, può essere alienato, e quindi trasferito ad altri, o concesso in licenza, esclusiva o meno, ricavandone in tal modo le corrispondenti utilità economiche.
Peraltro, i vantaggi riconnessi alla Propietà Intellettuale ed Industriale sono molteplici, non tutti conseguenti alla sua cessione. Infatti, è sempre più marcata la dipendenza delle imprese dagli attivi intangibili o basati sulla conoscenza, quali il know-how, i brevetti, i marchi e le opere dell’ingegno, nel processo di creazione e mantenimento della competitività sul mercato: l'abilità nel creare, sviluppare e gestire strategicamente questi beni immateriali è divenuta un fattore determinante del successo dei soggetti commerciali ed industriali.
Le continue e sempre più avanzate scoperte ed invenzioni nel campo della Information Society Technology, con i correlativi contratti di trasferimento tecnologico, costituiscono, ormai, un fenomeno di dimensioni imponenti. Tali innovazioni del panorama italiano consentono, peraltro, di ridurre la dipendenza dall’estero. In questo senso, a parte il caso di sviluppo in proprio, da parte delle singole società, di nuova tecnologia, può essere proficua la collaborazione tra mondo della ricerca e mondo della piccola e media impresa, spesso carente dei mezzi necessari alla produzione di nuova tecnologia. Tale considerazione trova conferma nei vari eventi (workshop, seminari, fiere di interscambio tecnologico, etc.) e servizi che si stanno gradualmente sviluppando al fine di favorire questo incontro di prospettive.
Non vanno neppure dimenticati, del resto, da un lato la normativa di favore prevista per il settore, anche a livello fiscale, dall'altro l'estesa gamma di finanziamenti pubblici e comunitari a sostegno della Ricerca e dello Sviluppo, con attribuzione di ingenti somme a fondo perduto.
La Comunità europea si occupa della tematica dell'innovazione e di quella, connessa, della Proprietà Intellettuale ed Industriale in modo sistematico ed efficace, come dimostrato dal susseguirsi di Programmi Quadro in materia, con notevoli stanziamenti e discipline complesse, a tutela di tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, del progresso tecnologico. Ai diritti di accesso ed alle facoltà di privativa, ai contratti-tipo ed ai consortium agreement - tanto per citare alcuni aspetti della materia – sono, infatti, dedicate disposizioni particolareggiate e capillari: da ultimo, per esempio, è stata emanata un'intera direttiva sulla proprietà intellettuale.
La stessa eccezionalità dell’istituzione di Sezioni di Tribunale specializzate in Proprietà intellettuale ed industriale costituisce riconoscimento ufficiale dell'estrema rilevanza, attuale e futura, dei diritti di privativa.
Esistono anche organizzazioni di vario tipo appositamente dedicate alla tematica, quali - tanto per citarne alcune tra le più rilevanti- WIPO ( World Intellectual Property Organization), la quale incoraggia una maggiore attenzione delle PMI alla Proprietà Intellettuale in senso ampio , AIPPI (Associatio Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) e SISPI ( Società Italiana per lo Studio della Proprietà Intellettuale).
In conclusione, costituiscono elementi decisivi per il successo delle imprese, così come per l'efficacia dell'azione delle medesime, da un lato la disponibilità di tecnologie innovative, riferite sia a nuovi prodotti che a nuovi processi produttivi, e, dall'altro lato, in economie fondate, come la nostra, su consumi di massa stimolati da tecniche pubblicitarie, i segni distintivi, in primis il marchio.
Per tale ragione la tematica della tutela della Proprietà Industriale è strettamente connessa a quella della concorrenza, in particolare della concorrenza sleale, comportamento a cui possono conseguire, a seconda dei casi, inibitorie della continuazione o reiterazione degli atti sleali, obblighi di eliminazione degli effetti di essi, risarcimento del danno e pagamento di astreintes.
Ad ogni modo, a prescindere dalle suddette ipotesi patologiche, il valore di scambio ad esempio di brevetti, marchi e know-how può essere realizzato, come si accennava, mediante cessione della titolarità di essi o tramite licenze di utilizzazione, con esclusiva o meno, così come in contesti di cessione aziendale.
Si possono ricordare, a tal proposito, il licensing, sia corporate che character, la sponsorizzazione, il merchandising ed il franchising: essi sono solo alcuni dei sistemi di sfruttamento dei beni immateriali, riconnessi al successo dell’impresa, ed in particolare all’immagine di essa. Infatti, in un mercato come quello odierno, caratterizzato da una forte competitività, da un eccesso di offerta strutturale, da una concorrenza sempre più agguerrita e da una elevata limitabilità, sia dei prodotti, che delle strategie di mercato, l’immagine dell’azienda, la marca e l’insieme dei valori di cui quest’ultima si fa portatrice costituiscono fattori competitivi critici. In vista del superamento dell’indifferenza dei potenziali acquirenti, lo sviluppo di azioni di comunicazione integrata, in cui, affiancati a strumenti di impatto quali la pubblicità, siano presenti metodologie differenti, quali quelle sopra riportate, si appalesa sempre più necessario.
L'insieme delle precedenti considerazioni permettono di concludere nel senso che la Proprietà Intellettuale ed Industriale svolge e, soprattutto, può svolgere un'importante funzione di marketing; inoltre, essa permette di sfruttare ulteriormente, dal punto di vista economico, l'immagine di un'impresa, sia direttamente, quando ad avvantaggiarsi del proprio successo è la stessa società che ha prodotto tecnologie innovative o marchi, creazioni intellettuali, tecniche pubblicitarie, etc. vincenti, sia indirettamente, quando tutto ciò viene ceduto ad altri soggetti, affinché, in cambio di una contropartita, ne traggano benefici. Tali possibilità, preme sottolinearlo, sono aperte, e quanto mai opportune, anche per le imprese di piccole e medie dimensioni, le quali spesso in tal modo raggiungono risultati altrimeniti insperati, incrementando notevolmente il fatturato ed ampliando le proprie dimensioni.
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I principali diritti di proprietà intellettuale ed industriale (o tipologia)

rIl brevetto è il diritto esclusivo di realizzare, disporre e fare oggetto di commercio un'invenzione, una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, un'innovazione di prodotto e di processo. In sintesi, con esso si tutela un'invenzione in campo scientifico o tecnologico. Oltre al brevetto nazionale, ne esistono altri tipi, quali il brevetto europeo e quello internazionale. Questi ultimi consentono di estendere la protezione ad un ambito territoriale più esteso.
Per ottenere un brevetto sono necessari alcuni requisiti, ed in particolare:
1- la novità rispetto allo stato della tecnica;
2- l'originalità e l'inventiva;
3- la liceità - la conformità all'ordine pubblico e al buon costume;
4- la possibilità di fabbricazione e/o di utilizzo in campo industriale.

Esistono inoltre delle invenzioni che non possono essere brevettate in Italia, ossia:
a- le scoperte, le teorie scientifiche ed I metodi matematici
b- I piani, i principi ed I metodi per l’attività intellettuale o commerciale
c- I programmi per elaboratori, se non costituenti parte integrante di una macchina o se non aventi di per sè carattere tecnico
d- La presentazione di informazioni, sempre che l’invenzione concerna principi, scoperte, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Infine, viene esclusa la riconducibilità al concetto giuridico di invenzione dei metodi per il trattamento chirurgico, diagnostico o terapeutico del corpo umano o animale, sempre che non si tratti di sostanze, miscele di sostanze o prodotti per la esecuzione di uno di tali metodi.
Il brevetto, e più precisamente l’invenzione da esso protetta, può essere fatto oggetto di cessione e di licenza: da tali operazioni il titolare è in grado di ricavare notevoli utilità economiche, come pure la controparte contrattuale. Le licenze e le cessione di brevetto, così come del marchio e degli altri diritti di privativa, possono essere trascritte. La trascrizione, pur non essendo, salvo eccezioni, obbligatoria è però opportuna a vari fini, quali rendere pubblica e certa, in senso giuridico, l’esistenza dell’atto, la sua data ed il suo contenuto, comprese eventuali facoltà di controllo da parte del licenziante. Essa è utile, inoltre, per rendere immediatamente utilizzabile l’atto innanzi all’Autorità giudiziaria.
I diritti patrimoniale discendenti dalle invenzioni brevettate, oltre ad essere suscettibili di pegno, sequestro ed esproprio, sono alienabili sia per atto tra vivi che a causa di morte
In particolare, i brevetti possono essere fatti oggetto di cessione o di licenza. Nel primo caso l’avente diritto cede a terzi la titolarità totale o parziale del brevetto stesso; nel secondo caso, invece, egli concede a terzi la possibilità di sfruttamento del contenuto totale o parziale di esso, nei limiti pattuiti dai contraenti stessi. Tali limiti possono essere differenti, potendo riguardare l’ambito territoriale dello sfruttamento, la durata di esso, il tipo di utilizzazione, il tipo di diritto di sfruttamento e cosiì via. Le licenze, inoltre, si distinguono in esclusive e non esclusive e possono contemplare la possibilità di sublicenze. La legge disciplina anche il caso di licenza obbligatoria, che si ha quando, in presenza di determinate condizioni, il brevetto non viene attuato per un determinato periodo; per tale tipo di licenza sono previste regole particolari. Inoltre, le licenze sul trasferimento tecnologico sono soggette al Regolamento della Commissione Europea sul Trasferimento di Tecnologia.

Nel caso in cui l'attività inventiva sia stata minore, ma l'invenzione sia comunque suscettibile di applicazione industriale, quest'ultima potrà essere tutelata attraverso il modello di utilità. In altri termini, esso consiste in un'invenzione che conferisce a macchine, strumenti, utensili od altri oggetti una particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego. Il modello di utilità, che valorizza miglioramenti tecnici o funzionali, non è, però, previsto in tutti gli Stati appartenenti all'Unione Europea, nonostante esista anche il modello di utilità comunitario. In Italia si può ottenere il brevetto di modello di utilità, alle medesime condizioni del brevetto di invenzione (novità, liceità, applicabilità industriale e attività inventiva, intesa, quest’ultima, con minore rigore), e si può trasformare un brevetto di invenzione in un modello di utilità e viceversa.


Un discorso non dissimile può essere fatto per le nuove varietà vegetali e per le topografie di prodotti semiconduttori.
In particolare, le prime consistono in insiemi di vegetali nel contesto di un taxon botanico del grado inferiore conosciuto che possa essere definito utilizzando l’espressione delle caratteristiche risultanti da un determinato genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, oltre che distinto dagli altri sistemi vegetali attraverso l’espressione di almeno una di tali caratteristiche e considerato come un’entità a causa della sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
Un insieme vegetale è composto di vegetali interi o di parti di vegetali, purchè idonee alla produzione di vegetali interi.
La varietà vegetale è tutelabile mediante brevettazione in quanto sia nuova, distinta, omogenea e stabile. In presenza di tali requisiti sii applicano le norme che regolano i brevetti per invenzione, sempre che non siano in contrasto con disposizioni specifiche riferentisi alle varietà vegetali.
E’ necessaria l’autorizzazione dell’avente diritto per diversi atti, quali commercializzazione, importazione e detenzione, compiuti sul prodotto della raccolta, comprese piante intere o loro parti, sempre che tale prodotto derivi dall’uso del materiale di riproduzione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta.
Viene diffusamente utilizzato anche il Certificato Comunitario di privativa per varietà vegetali, il quale garantisce la protezione su tutto il territorio dell’Unione Europea.
La topografia di un prodotto a semiconduttori consiste in una serie di disegni correlati, I quali generalmente rappresentano la struttura tridimensionale degli strati di composizione del prodotto stesso. Il singolo disegno si riferisce ad uno di tali strati, o a parte di essi. La topografia è tutelabile mediante brevettazione; in particolare, sono suscettibili di protezione sia I circuiti integrati che I songoli componenti discreti, al contrario dei processi, sistemi, concetti, tecniche od informazioni incorporate nelle topografie stesse. Ai sensi della legge n. 70 del 1989 possono essere concessi diritti di esclusiva sulle topografie derivanti dallo sforzo creativo del loro autore, a condizione che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori o che, comunque, risultino dalla combinazione di elementi comuni o familiari.
La protezione delle topografie non è ostativa della tutela brevettuale relativa alla realizzazione di prodotti a semiconduttori, nè di quella del diritto d’autore su eventuali opere intellettuali registrate su tali prodotti, sempre che l’opera in parola sia riproducibile dal circuito.
In seguito alla protezione sono precluse ai soggetti diversi dal titolare del brevetto sia la produzione, che l’importazione, la vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali della topografia o di un prodotto che incorpori quest’ultima o, ancora, di un articolo che incorpori tale prodotto.

Quanto ai segni distintivi, ed in particolare ai marchi, anch'essi sono suscettibili di protezione, data la loro funzione di differenziazione di un imprenditore e, soprattutto, di un prodotto sul mercato. Essi, consentendo all'impresa di affermare e rendere popolare la propria immagine, ed, in tal modo, di attirare clientela, moltiplicare gli affari ed incrementare i profitti, costituiscono beni immateriali dotati spesso di notevole valore economico.
Peraltro, essi fanno parte dell'organizzazione aziendale, per cui si dovrà tener conto anche del loro valore in caso di cessione d'azienda. Lo stesso discorso vale per i brevetti e la gran parte dei diritti di proprietà industriale.
Il marchio contraddistingue un determinato prodotto o servizio;tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente possono essere registrati come marchi d'impresa. Può, quindi, trattarsi di parole, compresi i nomi personali, di disegni, lettere, cifre, suoni o, ancora, della forma del prodotto o della confezione di esso, delle combinazioni o tonalità cromatiche, sempre che siano idonei a distinguere i prodotti od i servizi di un'impresa da quelli delle altre.
Al marchio di fabbrica si contrappone il marchio di servizio, così come quello di commercio. Esistono, inoltre, marchi forti, marchi deboli e marchi di fatto.
Una figura parzialmente differente è il marchio collettivo, il quale è rilasciato a soggetti che, grazie ad esso, garantiscono l’origine, la natura o la qualità di determinati servizi o prodotti. Il suddetto marchio appartiene ai soggetti che li richiedono e che ne concedono l’uso a quanti non solo risultino in possesso dei requisiti necessari, ma si impegnino al rispetto del relativo regolamento d’uso, previsto e depositato insieme al marchio stesso.
Mediante la registrazione del marchio, per la quale valgono le stesse regole previste in materia di invenzioni, il titolare ottiene un diritto assoluto di utilizzazione del medesimo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi, per I quali il segno distintivo è stato, appunto, registrato. In generale si può dire che egli ha la possibilità di vietare ai terzi l’uso di marchi identici o simili al proprio per prodotti o servizi identici o affini.
Il marchio è registrato per prodotti o servizi ricompresi in una dettagliata classificazione internazionale, suddivisa per classi. Risulta, però, opportuno estendere la protezione ai prodotti o servizi affini ed a quelli destinati alle stesse linee commerciali.
Ai fini della registrazione, il marchio deve essere nuovo, ossia non anticipato da altri marchi identici o simili, e dotato di un’astratta capacità distintiva. Inoltre, esso non deve consistere esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o in denominazioni descrittive che si riferiscano agli stessi.
In caso di mancato utilizzo del marchio, esso decade.
Il marchio, a somiglianza del brevetto, a determinate condizioni può essere ceduto o concesso in licenza.La cessione di esso, disgiunta dalla cessione dell’azienda o di un ramo di essa, è consentita a condizione che non ne derivi inganno al consumatore. Inoltre, il titolare può cedere lo stesso marchio a più soggetti differenti purchè ciò non crei confusione nei consumatori.
Quanto alle licenze d’uso, il marchio può esserne oggetto nei limiti convenzionalmente stabiliti dalle parti. E’ opportuno che le imprese concedano l’uso del proprio marchio ad altre imprese o a rivenditori, rappresentanti od agenti, solo previa regolarizzazione dell’uso medesimo e con esclusione dell’introduzione di esso nella ragione sociale dei terzi autorizzati all’uso.
Oltre al marchio nazionale, ne esistono altri due tipi: quello comunitario e quello internazionale.
Altri segni distintivi tradizionalmente intesi sono la ditta e l'insegna. Più in generale, può parlarsi di nomi commerciali. Anch'essi, come il marchio, identificano un'impresa sul mercato e la distinguono da quelle con oggetto identico o simile.
La tematica della tutela del marchio presenta punti di interferenza con quella dei domain names (“nomi a dominio”), ossia delle denominazioni usate in Internet per l’identificazione dei soggetti od oggetti presenti sul web. Sostanzialmente il domain name consiste in un indirizzo Internet.
Le Naming Authorities, che sono gli organismi cui spetta l’attribuzione e la concessione dei domain names, hanno adottato provvedimenti che consentono ai titolari di marchi registrati di agire nei confronti di coloro che, in assenza di legittimazione, procedono alla registrazione di un sito Internet. Ciò allo scopo di evitare che soggetti privi di validi diritti registrino a proprio nome domain names consistenti in denominazioni di società od altri organismi o corrispondenti a marchi altrui.
Quest’ultimo caso, ossia di indirizzo Internet riproducente un marchio registrato da un altro soggetto, è inquadrabile nell’ambito della fattispecie di contraffazione di marchio. Inoltre, sia tale ipotesi, che l’altra descritta poco sopra sono sussumibili sotto la fattispecie di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 Cod. Civ.
Nei suddetti ed in altri casi di cybersquatting o domain grabbing (accaparramento) dei nomi a dominio, in cui il dominio corrispondente al nome, cognome, denominazione o marchio di un soggetto legittimato risulta occupato da qualcuno che non ne ha diritto, oltre alla tutela giudiziaria tradizionale cui si è accente diritto ha a sua disposizione rapide procedure amministrative, condotte e controllate dalle competenti organizzazioni, nazionali o internazionali. Queste ultime sono deputate alla risoluzione delle controversie in materia di domain names e vi provvdono mediante la riassegnazione a favore dell’avente diritto e/o la cancellazione di domini registrati in mala fede.

Una funzione identificativa solo in parte analoga a quella dei segni distintivi, svolgono sia le indicazioni geografiche che le denominazioni di origine. Ad esse spesso si associa, nella mente dei consumatori, l'idea di elevata qualità, con conseguenze economiche rilevanti in termini di aumento degli affari e di moltiplicazione dei profitti per le imprese produttrici. Per tal ragione anch'esse possono essere considerate, o quanto meno assimilate, alla Proprietà industriale.

La protezione della configurazione estetica, ossia dell'aspetto esteriore di un oggetto, o di una particolare forma di esso, in altri termini la protezione di innovazioni puramente estetiche e di speciali ornamenti o di particolari forme o combinazioni di line o colori, avviene mediante i modelli o disegni ornamentali: si tratta del disegno industriale o design.
Nel dettaglio, esso protegge, appunto, l’aspetto di un prodotto, o di una parte di esso, come risultante dalla combinazione di linee, colori, contorni, forma, struttura e/o i materiali che lo compongono, e/o il suo ornamento. Il prodotto, artigianale o industriale, può essere sia un prodotto finito che una componente da assemblare ad altre per formare un prodotto complesso, sempre che sia il prodotto che la componente risultino visibili durante il normale utilizzo.
I modelli ornamentali sono suddivisibili per classi, secondo la classificazione internazionale di Locarno.
Il design aggiunge valore ad un determinato prodotto, rendendolo più attraente agli occhi del consumatore. Talvolta il design rappresenta l’unica ragione suo successo. Ecco, dunque, perché la protezione del disegno industriale dovrebbe sempre rappresentare un elemento chiave della strategia commerciale di ogni impresa. Infatti, una volta ottenuta la registrazione, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di impedire la copia non autorizzata o l’imitazione del disegno da parte dei terzi. Mediante la registrazione di disegni commerciali vincenti l’impresa, oltre a tutelarsi da possibili comportamenti scorretti della concorrenza, rafforza la propria posizione sul mercato ed accresce il prestigio della propria immagine.
Il disegno industriale è, quindi, molto utile alle società e, oltre a promuoverne la competitività, può farne aumentare gli utili o, comunque, consentire un più pronto recupero degli investimenti fatti per produrre e commercializzare il prodotto.
Ancora, esso può essere oggetto di licenza o di cessione in cambio di un determinato corrispettivo, con l’ulteriore vantaggiosa conseguenza della possibilità, in tal modo, di conquistare mercati altrimenti irraggiungibili per imprese di piccole e medie dimensioni.
Si comprende, perciò, perché molte imprese dedichino notevoli risorse al miglioramento della capacità di attrazione esercitata dall’aspetto dei loro prodotti. Spesso un design nuovo ed originale viene utilizzato per sviluppare nel prodotto aspetti che lo rendano appetibile a specifici segmenti del mercato: leggere modificazioni possono rendere più adatto il prodotto, per esempio un orologio, a specifiche fasce d’età o cultura o gruppi sociali.
Inoltre molte imprese, mediante disegni industriali originali, oltre a crearsi “nicchie” di mercato, rafforzano la propria immagine commerciale, anche attraverso l’associazione di essi a marchi distintivi. Molte società hanno creato o modificato con successo la propria immagine sul mercato grazie alla particolare cura posta nel disegnare certi tipi di prodotti.
In Italia, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, la protezione del disegno industriale è realizzata mediante il c.d. “market approach”, il quale, per un verso, fa riferimento alla percezione dell’impatto estetico da parte di utilizzatori informati (che, quindi, non coincidono col consumatore medio) e, dall’altro, richiede, ai fini della tutela della forma, che essa abbia determinati requisiti di aspetto esteriore, idonei a contribuire al successo commerciale del prodotto. Tale sistema modifica quello precedentemente vigente, fondato sul c.d. “patent approach”, il quale riconduceva la regolamentazione dei modelli ornamentali a quella relativa ai diritti sui brevetti per invenzione, condizionando, conseguentemente, la tutela a caratteristiche quali la novità e l’originalità. L’attuale disciplina non fa più cenno al brevetto ma, al contrario, prevede la registrazione dei modelli o disegni industriali; essa, inoltre, ha eliminato la locuzione “speciale ornamento”, presente nella previgente disposizione, ed ha modificato i requisiti necessari ai fini della protezione, essendo ora richeste la novità ed il carattere individuale del disegno.
Si ha la prima quando il disegno o modello, alla data di presentazione della domanda di registrazione, sia diverso, per caratteristiche non irrilevanti, dalle esperienze note.
L’altro elemento consiste nella l’impressione che il design suscita nell’utilizzatore informato è differente dall’impressione generale che nel medesimo è prodotta da ogni altro modello divulgato in precedenza.
Mediante la registrazione il titolare ottiende il diritto esclusivo, consistente nella possibilità di utilizzare il disegno nella propria attività, ovvero, comunque, per ricavarne un vantaggio economico, anche attraverso eventuali cessioni o licenze d’uso. La conseguenza è che sono precluse ai terzi carenti di autorizzazione diverse attività, ossia la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’utilizzo o la detenzione a tali fini.
La tutela ottenuta con la registrazione del disegno è cumulabile con ulteriori protezioni, quali marchio, brevetto per modello di utilità, diritto d’autore, divieto di concorrenza sleale nella forma dell’imitazione servile. Oltre al disegno nazionale, esistono quello comunitario e quello internazionale.

La tematica dei segreti commerciali ed industriali, altrimenti detti Know-how, attiene anch’essa a quella della Proprietà Industriale.
Essi possono avere ad oggetto particolari metodi o procedimenti di fabbricazione, formule, liste di clienti o di fornitori dell'azienda o altre raccolte di informazioni, mappe, disegni, progetti architettonici, processi di lavorazione, progetti di marketing, strategie di mercato, metodi commerciali, informazioni sui prezzi o sulle attività di ricerca e sviluppo, procedimenti per la stesura di rapporti, informazioni finanziarie o tecniche, orari, prototipi, etc.
Una buona definizione del know-how, ossia delle informazioni segrete protette dall’azienda, è fornita dall’art. 10, n. 1-4 del Regolamento CEE n. 96/240, che lo descrive come “un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata.
Dalla precedente elencazione esemplificativa se ne ricava che qualunque informazione non generalmente conosciuta può essere ricompresa nella nozione di segreto commerciale od industriale, a condizione che essa conferisca al rispettivo titolare un vantaggio competitivo.
Tali segreti sono dotati di un notevole valore economico, attuale o potenziale. Detto valore in molti casi induce altri soggetti all'illegittima acquisizione ed alla conseguente utilizzazione diretta di tali informazioni a proprio vantaggio oppure alla divulgazione di esse, con notevole danno per il precedente detentore. Tale rischio è tanto più accentuato in una società come la nostra, caratterizzata dal rapido sviluppo della tecnologia e delle telecomunicazioni, da una forza lavoro sostituibile e altamente professionale, dal sempre maggiore ricorso all'outsourcing. Il ritmo di tale processo evolutivo è così incalzante che spesso gli operatori economici non pongono attenzione ai rischi predetti, connessi alla mancata protezione del know-how e della Proprietà Industriale in generale.
In Italia, a differenza che in altri Paesi, viene accordata una protezione efficace a tali informazioni riservate, sia dal punto di vista penale, che civile. Infatti, contro l'indebita appropriazione di esse è previsto un intero ventaglio di sanzioni,. Purtroppo, però, il limite di esse consiste nell'intervenire posteriormente alla verificazione di pregiudizi economici di tale portata da potere, in alcuni casi, comportare il dissesto dell'impresa vittima dell'illegittima appropriazione. Per tale ragione è opportuno approntare un efficace sistema di protezione dei segreti, sia mediante misure materiali di sicurezza, quali controlli periodici ed aree ad accesso ristretto nei sistemi informatici interni all'azienda, che attraverso strumenti giuridici. Al riguardo, vengono in rilievo, da un lato, accordi di confidenzialità con i licenziatari ed i partner commerciali, dall'altro accordi di non divulgazione con i dipendenti, in pendenza ed a conclusione del rapporto lavorativo. Infatti, come si accennava, un’impresa può trovarsi nella condizione di dover fornire a terzi proprie informazioni riservate per svariate ragioni. Ciò può avvenire, ad esempio, oltre che per motivi riconnessi all’adempimento delle proprie mansioni da parte del dipendente, per permettere ad un consulente esterno di svolgere un determinato incarico, o per consentire ad un fornitore di eseguire il proprio lavoro o di presentare un’offerta, o per fare capire ad un possibile cliente il valore di una proposta.
In simili ipotesi, al fine di meglio difendersi, è sempre opportuno, quando ciò sia possibile, stipulare preventivamente un accordo di segretezza che determini con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichi la volontà delle parti contraenti. Infatti, in tal modo il danneggiato dall’indebito comportamento altrui potrà far valere quanto previsto espressamente nell’accordo di segretezza. Peraltro, l'attivazione preventiva a tutela dei segreti commerciali ed industriali è economicamente conveniente, come si arguisce dal confronto tra le possibili perdite ingenti derivanti dalla sottrazione, ed il costo della protezione, che non è elevato, data l'assenza di registrazione e di altre formalità procedurali e la durata illimitata di essa. Per tale ragione, la tutela del know-how si presenta particolarmente accattivante per le Piccole e Medie Imprese. Queste ultime possono, tra l'altro, decidere di tutelare in tal modo informazioni riservate ritenute non meritevoli di richiesta di brevetto od inidonee a tale scopo.
Alla tutela contrattuale si affianca, in determinate ipotesi, quella extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2598, n. 3 del Cod. Civ. e 6 bis L.I. Quest’ultima disposizione recita:
“Fermo il disposto dell’art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a. siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore;
b. abbiano valore economico in quanto segrete;
c. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o l’utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.”
Il danneggiato ha a sua disposizione, per vedere attuati i propri diritti, sia l’ordinario giudizio di merito, che il procedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre alla querela penale.
Anche il know-how può essere concesso in licenza a terzi. All’uopo è usuale l’identificazione di esso mediante una descrizione ricompressa nell’accordo di licenza stesso o in un documento separato o altro supporto idoneo, da formarsi cautelativamente al più tardi all’atto del trasferimento del know-how.

Il diritto d'autore è la principale componente della Proprietà Intellettuale propriamente intesa. Anch'esso ha per oggetto un bene immateriale, la c.d. opera dell'ingegno, ossia una nuova opera artistica, letteraria, scientifica, avente carattere creativo. Tali termini vanno interpretati estensivamente, potendo essi ricomprendere non solo opere a contenuto artistico, quali quelle letterarie, musicali, figurative, teatrali, cinematografiche (si pensi a libri, articoli, canzoni, dipinti, sculture, progetti architettonici, spot, film per esempio), ma anche fotografie, scritti a contenuto scientifico o didattico, opere dell'architettura, giochi elettronici, programmi per computer e software, opere digitali su CD-ROM e CD-I, opere radiofoniche e televisive (come i programmi), slogan, banche dati e via enumerando.
Dunque, le opere protette dal diritto d’autore appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, alla cinematografia ed al teatro, in qualunque forma o modo di espressione. Le opere, ai fini della loro protezione, devono essere originali e costituire la risultante di un’attività di tipo intellettuale avente carattere creativo, senza che sia però necessaria la presenza di contenuti di eccezionale valore. Il diritto d’autore, comunque, tutela il modo di espressione di un’idea, non l’idea in sè considerata.
Il diritto in parola è protetto per un periodo di tempo molto lungo e nasce senza bisogno di formalità alcuna, essendo la tutela automaticamente riconnessa alla creazione dell’opera, come dispone, tra l’altro, la Convenzione di Berna. Deposito e registrazione sono previsti ad altri fini. In particolare con essi si mira ad evitare la violazione del diritto da parte di terzi e a precostituire un mezzo di prova dei dati all'uopo più significativi, quali paternità dell’opera, titolo e data di pubblicazione.
Ad ogni modo è opportuno apporre sempre sulle opere il simbolo ©, allo scopo di manifestare espressamente l’esistenza di diritti d’autore sulle medesime.
Anche il diritto d’autore, come il diritto di brevetto e la maggior parte quelli annoverabili nella Proprietà Industriale, è inquadrabile nell’ambito dei diritti assoluti, essendo protetto contro chiunque ed attribuendo al titolare la possibilità di utilizzare e sfruttare economicamente la propria creazione in condizione di esclusiva, oltre che la facoltà di effettuarne od autorizzarne la riproduzione e la distribuzione in qualunque forma. Tali aspetti di energica tutela e di ampiezza delle facoltà del titolare rendono possibile l'accostamento del diritto de quo al diritto di proprietà: per evidenziare tale somiglianza sono state coniate le locuzioni "Proprietà intellettuale" e "Proprietà industriale".
Nello specifico, le facoltà riconosciute all’autore sono generalmente distinte in “diritti morali” e “diritti patrimoniali. Tra i primi, che sono intrasmissibili, irrinunciabili ed imprescrittibili, si annovera soprattutto il diritto di paternità dell’opera. Esso ricomprende diverse facoltà, quali quella di identificazione (libertà dell’autore di scegliere tra anonimato, identificazione mediante il proprio nome o mediante pseudonimo), quella di rivelazione, quella di rivendicazione (che consente all’autore di rivendicare la paternità dell’opera nei confronti dei terzi). Vi è poi il diritto all’integrità dell’opera, che permette al titolare di preservare la propria creazione da atti pregiudizievoli del suo onore o reputazione o dell’opera stessa. Altro diritto morale è quello al ritiro dell’opera dal commercio.
I secondi, invece, che tendenzialmente durano fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, sono i diritti di utilizzazione economica dell’opera. Essi comprendono la possibilità di compiere sull’opera tutte le attività astrattamente lucrative, ivi compresa la facoltà di cederlo o concedere licenze a favore di terzi.
La S.I.A.E., ferma la facoltà di autori, successori ed aventi causa di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla Legge sul Diritto d’Autore, è l’unico soggetto autorizzato all’attività di intermediazione in ordine all’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite), riproduzione meccanica e cinematografica delle opere protette.
Sul piano internazionale, il diritto d’autore costituisce oggetto di diverse convenzioni, quali, oltre a quella di Berna, quella di Ginevra e quella di Roma.
Un cenno particolare merita la protezione dei “programmi per elaboratore”. Infatti, per il software pubblicato il decreto legislativo n. 518/1992 prevede un apposito registro presso la S.I.A.E., in cui vengono iscritto il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, vale a dire il primo atto di esercizio di tali diritti.
Il software è assoggettato alla disciplina dettata dalla Legge sul Diritto d’Autore, salvo quanto disposto specificatamente per esso.
In alcune circoscritte ipotesi, i programmi sono tutelabili anche attraverso il brevetto di invenzione. Inoltre, è sempre possibile la tutela contrattuale di esso.
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Cessioni e licenze

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale possono essere oggetto anche di sfruttamento economico indiretto. Ciò avviene principalmente mediante la cessione o la concessione in licenza dei medesimi, in cambio di un corrispettivo, generalmente in denaro. Oltre a tali forme negoziali tipiche, ne esistono altre, che hanno la medesima funzione di realizzare un vantaggio economico dai diritti di privativa.
Infatti, mentre per il diritto d’autore lo sfruttamento avviene soprattutto mediante cessioni e licenze d’uso, esclusive o meno, dei correlativi diritti patrimoniali, al contrario i brevetti per invenzione industriale, i modelli di utilità, il design, i marchi d’impresa e gli altri segni distintivi, non solo possono essere concessi in licenza o venduti o ad altro titolo ceduti a terzi, da soli o unitamente all’azienda o ad un ramo della medesima, ma possono puire costituire oggetto di altri contratti, quali il merchandising ed il franchising, o di accordi di coesistenza.

Nel nostro Paese è attualmente prevista la trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marche degli atti fra vivi, a titolo onerso o gratuito, con i quali si costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento e diritti di garanzia relativi a marchi e brevetti nazionali. Lo stesso adempimento pubblicitario è contemplato per diversi altri atti concernenti tali diritti, quali quelli di divisione, di transazione, di rinuncia e di società, così come, del resto, per le sentenze dichiarative dell’esistenza dei medesimi atti. In caso di concorso di più acquirenti del medesimo diritto di privativa industriale, prevale quello che ha trascritto per primo il relativo atto.
Nonostante la trascrizione non sia obbligatoria, salvo alcuni casi, essa comporta diversi vantaggi, oltre a quello appena descritto. Si tratta, tra l’altro, del fatto che essa rende l’atto certo, quanto a contenuto e data, nell’ordinamento italiano, e rende possibile il rilascio di copie certificate del medesimo. Inoltre, solo se trascritto l’atto può essere utilizzato immediatamente dall’Autorità Giudiziaria.
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CONTRATTI EUROPEI DI RICERCA E SVILUPPO E FINANZIAMENTI COMUNITARI

Panoramica descrittiva

Lo strumento privilegiato per l’intervento comunitario nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico sono le azioni a compartecipazione finanziaria. Esse sono annoverabili nell’ambito delle “azioni indirette”, che si contraddistinguono per il fatto che l’attività di ricerca è svolta da soggetti diversi dalla Comunità Europea, ma sostenuta da quest’ultima mediante la messa a disposizione, totale o parziale, di risorse finanziarie.
Nel novero delle azioni a compartecipazione finanziaria rientra la conclusione di diversi tipi di contratti tra la Commissione Europea, da un lato, ed una pluralità di soggetti, principalmente università, centri di ricerca ed imprese, dall’altro.
In particolare, si tratta di negozi di promozione della ricerca, in cui l’istituzione comunitaria eroga una sovvenzione, soprattutto nella forma di rimborso spese, a fronte dello svolgimento di un progetto di ricerca, rientrante nell’ambito di un programma specifico di ricerca e sviluppo, in vista della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dei correlativi obiettivi economici.
I programmi specifici attuano, nelle differenti materie, il Programma Quadro pluriennale (attualmente è in vigore il Sesto PQ), il quale contiene previsioni generali in merito alla concessione di contributi finanziari a gruppi di imprese ed università (ma non solo), per sostenerli nella realizzazione di progetti innovativi.
Tali negozi sono così suddivisibili:
1- contratti di ricerca e sviluppo tecnologico
2- contratti di dimostrazione
3- contratti integrati (ricerca e dimostrazione)
4- contratti a contributo fisso (fino a € 100000)
5- supporto all’accesso alle infrastrutture di ricerca
Inoltre, esistono, sempre all’interno delle azioni indirette, specifiche azioni per le Piccole e Medie Imprese, le quali si realizzano mediante i seguenti accordi:
a- contratti di ricerca e sviluppo tecnologico
b- premi esplorativi (Explorary awards)
c- progetti di ricerca cooperativa (CRAFT).
Nella materia dei finanziamenti europei alla ricerca, al contratto con la Commissione, composto da un “corpo” e da vari allegati, contenenti rispettivamente la descrizione tecnica del progetto di ricerca, disposizioni più dettagliate del regolamento negoziale ed eventuali condizioni specifiche pattuite tra le parti, se ne affiancano altri, che danno luogo ad una pluralità coordinata di negozi giuridici.
Si allude, ad esempio, ai subappalti, stipulati per lo svolgimento di attività di minore importanza, nel caso in cui il contraente principale non sia in grado di provvedervi personalmente.
Ad ogni modo, il principale tipo di contratto accessorio è costituito dal Consortium Agreement , o accordo consortile.
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Consortium Agreement

Esso è il contratto stipulato tra le parti del negozio principale, ad esclusione dell’istituzione comunitaria, e contenente pattuizioni relative al funzionamento interno ed alla gestione del “consorzio”, oltre che all’esecuzione del progetto ed alla Proprietà Intellettuale ed Industriale.
Il Consortium Agreement ha lo scopo di precisare o completare le previsioni del contratto con la Commissione, la quale, nelle materie di competenza di tale accordo, dovrà accettare la disciplina prescelta dalle parti. Tale contratto non è, comunque, privo di effetti nei confronti dell’istituzione comunitaria: la mancata stipulazione del medesimo, infatti, così come la redazione in violazione della normativa che lo riguarda, determina, da un lato, l’inadempimento dei contraenti, dall’altro, l’inopponibilità di alcune loro decisioni alla Commissione.
Per quanto riguarda la formazione dell’accordo consortile, nel corso della quale è configurabile la responsabilità precontrattuale dei soggetti coinvolti, non è prevista un procedimento rigidamente articolato: solitamente uno dei partner invia agli altri una bozza dell’accordo, alla quale gli altri possono rispondere inviando “lettere d’intenti” dal contenuto diversificato (dalla semplice dichiarazione dell’obiettivo delle trattative, al riconoscimento del punto a cui sono giunte le medesime, a veri e propri impegni giuridici comportanti il sorgere di obbligazioni tra le parti). Solitamente, però, alle lettere d’intenti si accompagnano altri contatti ed incontri: la delicatezza delle questioni trattate e la complessità delle materie oggetto degli accordi rendono indispensabile il supporto tecnico di legali specializzati nel settore.
Si allude, in primo luogo, alla parte riguardante la Proprietà Intellettuale ed Industriale, contenente disposizioni che precisano e completano la disciplina del contratto con la Commissione in materia.
In tale contesto, di fondamentale importanza si rivelano, per un verso, la precisa redazione delle clausole di segretezza, con specifica individuazione sia delle informazioni riservate, sia delle modalità di trattamento delle medesime che delle persone autorizzate a tale trattamento, per altro verso, l’individuazione del Know-how preesistente e le disposizioni circa la proprietà, l’uso ed il diritto di accesso sui risultati del progetto di ricerca.
Ferme restando le norme in tema di paternità di essi, infatti, ossia in tema di diritto di esserne riconosciuti autori od inventori, il Consortium Agreement disciplina i profili patrimoniali di tali risultati. Al riguardo, le soluzioni prescelte possono spaziare dalla comproprietà delle conoscenze, alla cessione dei diritti od alla concessione di licenze ad alcuni partner, all’attribuzione all’inventore del diritto di esclusiva nell’utilizzazione in una determinata zona o per un determinato periodo di tempo e via dicendo.
Nei casi di comproprietà dei risultati, è opportuno che l’accordo consortile disciplini il godimento disgiunto di essi, prevededo, ad esempio, criteri territoriali o di mercato, in modo da evitare l’insorgere di conflitti tra i partner. Ciò. Ovviamente, nelle ipotesi in cui i partner non optino per lo sfruttamento congiunto del bene immateriale e per la conseguente costituzione di società commerciali od altre organizzazioni giuridiche. In tal caso, l’accordo consortile può contenere gli elementi essenziali dei corrispondenti contratti sociali (nome, sede, oggetto, quote di capitale, ecc.) e patti parasociali.
Di non minore rilievo, soprattutto in vista di eventuali controversie tra i contraenti, si appalesa l’individuazione del know-how preesistente. Esso va precisato attentamente, anche con l’ausilio di allegati di documentazione tecnica o amministrativa o mezzi similari, in modo da non consentire confusione alcuna con i risultati della ricerca e da determinare il livello dell’impegno di ciascun membro.
Ancora, nella sezione dedicata alla Proprietà Intellettuale ed Industriale, il Consortium Agreement dovrà contenere clausole riguardanti le modalità ed i tempi di protezione dei beni immateriali scaturenti dalla ricerca.
Le altre parti dell’accordo generalmente contengono definizioni, la scelta della legge applicabile e del foro competente per eventuali controversie, disposizioni relative alla gestione, anche finanziaria, del progetto, inclusa la scelta del metodo con cui saranno prese le decisioni, e precisazioni in merito all’obbligazione principale.
In quest’ultimo ambito, vengono precisati sia i risultati tecnici attesi, sia il contributo tecnico di ciascun partner, che le risorse utilizzate da ciascuno dei medesimi, intendendo per risorse non solo quelle umane e quelle materiali, quali le attrezzature ed i materiali impiegati, ma anche le procedure adottate e, soprattutto, il know-how, i brevetti, il diritto d’autore di cui il contraente sia proprietario o licenziatario, e via dicendo. La mancanza di indicazioni e di attenzione al riguardo può essere foriera di inconvenienti legali successivi.

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TIP (Technology Implementation Plan)

Nell’ambito delle ricerca, europea ma non solo, un ruolo sempre più di spicco è stato assunto dai c.d. Piani di attuazione tecnologica (TIP, Technology Implementation Plan), al punto che ormai la Commissione europea ha introdotto un vero e proprio obbligo contrattuale a carico degli altri contraenti, avente ad oggetto la predisposone di essi.
La locuzione si riferisce a documenti congiunti, provenienti da tutti i partner del progetto, nei quali vengono descritti i risultati delle varie attività all’interno del progetto ed il piano per lo sfruttamento dei risultati, sia da parte dei soggetti coinvolti nella ricerca, che da parte di esterni. Lo scopo primario di tali documenti, quindi, è di consentire l’individuazione delle potenzialità industriali e commerciali dei risultati del progetto, ossia delle loro potenzialità di mercato.
In tal modo i TIP, nei quali sono spesso inclusi accordi di segretezza e clausole di vario tipo inerenti la protezione della Proprietà Intellettuale ed Industriale, stimolano lo sfruttamento della tecnologia, non solo sotto forma di beni e servizi suscettibili di commercializzazione, ma anche mediante la conclusione successiva di accordi di trasferimento tecnologico o, comunque, contratti di collaborazione di tipo tecnologico o commerciale di respiro transnazionale. Ne discende che il TIP è maggiormente utile nei casi in cui lo sfruttamento dei risultati del progetto non avviene nell’ambito del consorzio di ricerca. Essi, infatti, si rivelano preziosi strumenti di quel “mercato della tecnologia” che sempre più si va sviluppando e diffondendo, anche a livello di Piccole e Medie Imprese. I benefici derivanti sia dalla cessione dei risultati della ricerca, che dalla concessione in licenza dei medesimi e, in generale, dall’individuazione di partner per il loro sfruttamento patrimoniale, sono spesso ingenti.
In conclusione, affinchè il Technology Implementation Plan realizzi i suo obiettivo primario e riesca, quindi, a porsi come un utile strumento di valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con positive ricadute sui partnernariati coinvolti, è necessario che esso fornisca svariate informazioni, non solo quelle sui risultati del progetto, compreso il nuovo know-how sviluppato, ma anche quelle sulle possibilità di applicazione industriale di essi e su quanto occorra a tale scopo, lo stadio di sviluppo dei risultati medesimi e le risorse ed i mezzi occorrenti per la prosecuzione di tale sviluppo, l’indicazione della possibilità di utilizzazione dei risultati, sia in campo scientifico, che industriale, commerciale o sociale, le intenzioni dei contraenti circa il tipo di utilizzazione successiva dei medesimi, così come l’eventuale ruolo svolto da ciascuno dei partner nel processo di utilizzazione e sfruttamento del prodotto della ricerca, le possibilità di uso da parte di soggetti estranei al progetto, e, in generale, informazioni utili ad attrarre potenziali nuovi partner e collaboratori.
Come si può notare, la preparazione del documento in parola è molto complessa e richiede conoscenze e competenze specifiche. Pertanto, anche considerando l’importanza di esso ai fini dello sfruttamento dei risultati della ricerca e dei possibili vantaggi che una ponderata preparazione può arrecare ai partner, è consigliabile affidare tale predisposizione ad esperti.

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