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Settori
di attività
PROPRIETÁ
INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Panoramica descrittiva
Nella odierna società, che non a torto
è stata definita da più parti “a knowledge-based society”,
la Proprietà Intellettuale e la Proprietà Industriale hanno
assunto un’importanza decisiva, non solo per il singolo autore dell’invenzione
o dell’opera creativa, ma, anche e soprattutto, per la crescita
delle imprese. Le potenzialità strategiche ed il notevole valore
economico di beni immateriali quali brevetti, marchi e disegni industriali,
infatti, sono alla base del potenziamento della competitività aziendale
e dell’aumento del prestigio dell’immagine della società,
così come della possibile conquista di nuovi mercati o di nuovi
settori dei precedenti. Del resto, sono notevoli anche le possibilità
di monetizzazione di tali diritti di privativa industriale, mediante cessioni
o licenze d’utilizzazione od in peculiari contesti, in primis la
cessione d’azienda.
Il sempre maggiore interesse dedicato alla materia, sia a livello istituzionale
che privato, e l’organizzazione di iniziative volte a diffondere,
anche nelle realtà commerciali di piccole e medie dimensioni, la
cultura della tecnologia, della ricerca, dell’innovazione o, comunque,
della creatività, conferma il ruolo essenziale di tali valori per
l’efficacia dell’azione imprenditoriale e per eventuali internazionalizzazioni.
Per quanto riguarda, da un lato, i marchi d’impresa, gli altri segni
distintivi, tipici ed atipici ed i domain names, e, dall’altro,
i brevetti d’invenzione, i modelli d’utilità, il design
e il know – how, lo Studio Da Bormida assiste il Cliente in tutti
i profili giuridici connessi alla loro valutazione, circolazione e protezione,
sia giudiziale che stragiudiziale. In particolare, sono assicurate assistenza
legale e consulenza nell’avvio e nella definizione di vertenze,
anche non giudiziali, aventi per oggetto la tutela della Proprietà
Industriale, così come nelle trattative contrattuali e nella stesura
di accordi aventi ad oggetto diritti di esclusiva.
Attività analoghe sono svolte con riferimento al diritto d’autore.
Infatti, i nostri Assistiti ricevono il necessario supporto legale relativamente
a tutti gli aspetti giuridici ad esso attinenti. Particolare attenzione
è dedicata, per un verso, alla tutela giudiziale e stragiudiziale
di esso, per altro verso, ai profili giuridici inerenti alla valutazione,
utilizzazione e circolazione delle opere dell’ingegno. In tale ultimo
ambito vanno incluse le problematiche connesse agli accordi di licenza
con la S.I.A.E., relativi alle variegate possibilità di sfruttamento
di tali opere, e quelle, quali la responsabilità del provider,
connesse all’intermediazione nella fruizione delle opere sul web.
Altri campi di specializzazione dello Studio, comunque interferenti con
la tutela della Proprietà Intellettuale ed Industriale, sono sia
quello relativo alla pubblicità commerciale ed alla concorrenza
sleale, che quello della Ricerca e Sviluppo. In quest’ultimo settore
particolare attenzione è dedicata ai contratti di ricerca, ai finanziamenti
ed alle agevolazioni di vario tipo, ai progetti R & D, ai consortium
agreement, ai TIP ed alle Joint venture. Specifica preparazione ed esperienza
relativamente all’ambito comunitario ed alle iniziative ed opportunità
inquadrabili nel contesto del VI Programma Quadro.
Per una più dettagliata disamina dell’attività svolta
dallo Studio si veda la sezione dedicata ai servizi di assistenza e consulenza
legale.
Lo Studio, inoltre, collabora attivamente, oltre che con consulenti e
società specializzate nell’acquisizione di finanziamenti
pubblici, comunitari e privati e nell’internazionalizzazione delle
imprese italiane e straniere, con diversi esperti, alcuni dei quali in
grado di studiare le più vantaggiose soluzioni gestionali e di
individuare le migliori opportunità fiscali, altri competenti a
dare consulenza integrata e multidisciplinare inerente ai diversi aspetti
di strategia aziendale connessi allo sfruttamento della Proprietà
Intellettuale ed Industriale, quali marketing e comunicazione.
Top
Proprietà
Intellettuale ed Industriale come fattore di crescita e di affermazione
dell’impresa
La locuzione "Proprietà Intellettuale",
nel suo significato più ampio, designa un gruppo di diritti riconnessi
ai risultati di sforzi creativi: essa si riferisce ai marchi ed ai segni
distintivi in genere, ai brevetti per invenzione ed ai modelli di utilità,
come anche al diritto d'autore ed alla tematica della concorrenza.
In un senso più ristretto, invece, tale espressione comprende unicamente
il diritto d'autore, essendo i brevetti ed i segni distintivi (quali,
appunto, marchi, nomi commerciali, denominazioni di origine ed indicazioni
geografiche) sussumibili nella categoria della c.d. "Proprietà
industriale", alla quale vanno ricondotte anche le invenzioni diverse
dai brevetti, ossia i modelli di utilità, le varietà vegetali,
i disegni industriali, le topografie dei prodotti semiconduttori ed i
segreti industriali e commerciali, altrimenti detti know – how,
tra cui sono da ricomprendersi formule, tecniche e processi produttivi
non brevettati.
L’oggetto della Proprietà Intellettuale e della Proprietà
Industriale può, con una certa approssimazione, essere denominato
creazione intellettuale. Il diritto soggettivo che corrisponde a tale
bene immateriale, ossia, a seconda dei casi, il diritto di marchio, il
diritto di brevetto, il diritto d’autore e così via, ha un
contenuto complesso, che, per semplificare, può essere scisso in
due distinti diritti: il diritto morale ed il diritto patrimoniale.
Il primo comprende facoltà di contenuto non economico (si pensi
alla paternità dell’opera), a tal punto connesse alla personalità
del creatore da poter essere annoverate tra I diritti della personalità.
Il diritto patrimoniale di inventori ed autori consiste, essenzialmente,
nel diritto esclusivo di attuare e commercializzare la creazione o l’invenzione.
L’energica tutela e l’ampiezza delle facoltà riconosciute
al titolare rendono possibile l’accostamento di esso al diritto
di proprietà: proprio per evidenziare tale somiglianza sono state
coniate le locuzioni "Proprietà intellettuale" e "Proprietà
industriale". Esso appartiene al novero dei diritti assoluti, essendo
protetto contro chiunque ed attribuendo, appunto, al titolare la possibilità
di utilizzare e sfruttare economicamente la propria creazione in condizione
di esclusiva, oltre che la facoltà di effettuarne od autorizzarne
la riproduzione e la distribuzione in qualunque forma. Il diritto patrimoniale,
infatti, può essere alienato, e quindi trasferito ad altri, o concesso
in licenza, esclusiva o meno, ricavandone in tal modo le corrispondenti
utilità economiche.
Peraltro, i vantaggi riconnessi alla Propietà Intellettuale ed
Industriale sono molteplici, non tutti conseguenti alla sua cessione.
Infatti, è sempre più marcata la dipendenza delle imprese
dagli attivi intangibili o basati sulla conoscenza, quali il know-how,
i brevetti, i marchi e le opere dell’ingegno, nel processo di creazione
e mantenimento della competitività sul mercato: l'abilità
nel creare, sviluppare e gestire strategicamente questi beni immateriali
è divenuta un fattore determinante del successo dei soggetti commerciali
ed industriali.
Le continue e sempre più avanzate scoperte ed invenzioni nel campo
della Information Society Technology, con i correlativi contratti di trasferimento
tecnologico, costituiscono, ormai, un fenomeno di dimensioni imponenti.
Tali innovazioni del panorama italiano consentono, peraltro, di ridurre
la dipendenza dall’estero. In questo senso, a parte il caso di sviluppo
in proprio, da parte delle singole società, di nuova tecnologia,
può essere proficua la collaborazione tra mondo della ricerca e
mondo della piccola e media impresa, spesso carente dei mezzi necessari
alla produzione di nuova tecnologia. Tale considerazione trova conferma
nei vari eventi (workshop, seminari, fiere di interscambio tecnologico,
etc.) e servizi che si stanno gradualmente sviluppando al fine di favorire
questo incontro di prospettive.
Non vanno neppure dimenticati, del resto, da un lato la normativa di favore
prevista per il settore, anche a livello fiscale, dall'altro l'estesa
gamma di finanziamenti pubblici e comunitari a sostegno della Ricerca
e dello Sviluppo, con attribuzione di ingenti somme a fondo perduto.
La Comunità europea si occupa della tematica dell'innovazione e
di quella, connessa, della Proprietà Intellettuale ed Industriale
in modo sistematico ed efficace, come dimostrato dal susseguirsi di Programmi
Quadro in materia, con notevoli stanziamenti e discipline complesse, a
tutela di tutti i soggetti coinvolti e, soprattutto, del progresso tecnologico.
Ai diritti di accesso ed alle facoltà di privativa, ai contratti-tipo
ed ai consortium agreement - tanto per citare alcuni aspetti della materia
– sono, infatti, dedicate disposizioni particolareggiate e capillari:
da ultimo, per esempio, è stata emanata un'intera direttiva sulla
proprietà intellettuale.
La stessa eccezionalità dell’istituzione di Sezioni di Tribunale
specializzate in Proprietà intellettuale ed industriale costituisce
riconoscimento ufficiale dell'estrema rilevanza, attuale e futura, dei
diritti di privativa.
Esistono anche organizzazioni di vario tipo appositamente dedicate alla
tematica, quali - tanto per citarne alcune tra le più rilevanti-
WIPO ( World Intellectual Property Organization), la quale incoraggia
una maggiore attenzione delle PMI alla Proprietà Intellettuale
in senso ampio , AIPPI (Associatio Internationale pour la Protection de
la Propriété Intellectuelle) e SISPI ( Società Italiana
per lo Studio della Proprietà Intellettuale).
In conclusione, costituiscono elementi decisivi per il successo delle
imprese, così come per l'efficacia dell'azione delle medesime,
da un lato la disponibilità di tecnologie innovative, riferite
sia a nuovi prodotti che a nuovi processi produttivi, e, dall'altro lato,
in economie fondate, come la nostra, su consumi di massa stimolati da
tecniche pubblicitarie, i segni distintivi, in primis il marchio.
Per tale ragione la tematica della tutela della Proprietà Industriale
è strettamente connessa a quella della concorrenza, in particolare
della concorrenza sleale, comportamento a cui possono conseguire, a seconda
dei casi, inibitorie della continuazione o reiterazione degli atti sleali,
obblighi di eliminazione degli effetti di essi, risarcimento del danno
e pagamento di astreintes.
Ad ogni modo, a prescindere dalle suddette ipotesi patologiche, il valore
di scambio ad esempio di brevetti, marchi e know-how può essere
realizzato, come si accennava, mediante cessione della titolarità
di essi o tramite licenze di utilizzazione, con esclusiva o meno, così
come in contesti di cessione aziendale.
Si possono ricordare, a tal proposito, il licensing, sia corporate che
character, la sponsorizzazione, il merchandising ed il franchising: essi
sono solo alcuni dei sistemi di sfruttamento dei beni immateriali, riconnessi
al successo dell’impresa, ed in particolare all’immagine di
essa. Infatti, in un mercato come quello odierno, caratterizzato da una
forte competitività, da un eccesso di offerta strutturale, da una
concorrenza sempre più agguerrita e da una elevata limitabilità,
sia dei prodotti, che delle strategie di mercato, l’immagine dell’azienda,
la marca e l’insieme dei valori di cui quest’ultima si fa
portatrice costituiscono fattori competitivi critici. In vista del superamento
dell’indifferenza dei potenziali acquirenti, lo sviluppo di azioni
di comunicazione integrata, in cui, affiancati a strumenti di impatto
quali la pubblicità, siano presenti metodologie differenti, quali
quelle sopra riportate, si appalesa sempre più necessario.
L'insieme delle precedenti considerazioni permettono di concludere nel
senso che la Proprietà Intellettuale ed Industriale svolge e, soprattutto,
può svolgere un'importante funzione di marketing; inoltre, essa
permette di sfruttare ulteriormente, dal punto di vista economico, l'immagine
di un'impresa, sia direttamente, quando ad avvantaggiarsi del proprio
successo è la stessa società che ha prodotto tecnologie
innovative o marchi, creazioni intellettuali, tecniche pubblicitarie,
etc. vincenti, sia indirettamente, quando tutto ciò viene ceduto
ad altri soggetti, affinché, in cambio di una contropartita, ne
traggano benefici. Tali possibilità, preme sottolinearlo, sono
aperte, e quanto mai opportune, anche per le imprese di piccole e medie
dimensioni, le quali spesso in tal modo raggiungono risultati altrimeniti
insperati, incrementando notevolmente il fatturato ed ampliando le proprie
dimensioni.
Top
I principali diritti
di proprietà intellettuale ed industriale (o tipologia)
rIl brevetto è il diritto esclusivo
di realizzare, disporre e fare oggetto di commercio un'invenzione, una
soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, un'innovazione di
prodotto e di processo. In sintesi, con esso si tutela un'invenzione in
campo scientifico o tecnologico. Oltre al brevetto nazionale, ne esistono
altri tipi, quali il brevetto europeo e quello internazionale. Questi
ultimi consentono di estendere la protezione ad un ambito territoriale
più esteso.
Per ottenere un brevetto sono necessari alcuni requisiti, ed in particolare:
1- la novità rispetto allo stato della tecnica;
2- l'originalità e l'inventiva;
3- la liceità - la conformità all'ordine pubblico e al buon
costume;
4- la possibilità di fabbricazione e/o di utilizzo in campo industriale.
Esistono inoltre delle invenzioni che non possono
essere brevettate in Italia, ossia:
a- le scoperte, le teorie scientifiche ed I metodi matematici
b- I piani, i principi ed I metodi per l’attività intellettuale
o commerciale
c- I programmi per elaboratori, se non costituenti parte integrante di
una macchina o se non aventi di per sè carattere tecnico
d- La presentazione di informazioni, sempre che l’invenzione concerna
principi, scoperte, metodi e programmi considerati in quanto tali.
Infine, viene esclusa la riconducibilità
al concetto giuridico di invenzione dei metodi per il trattamento chirurgico,
diagnostico o terapeutico del corpo umano o animale, sempre che non si
tratti di sostanze, miscele di sostanze o prodotti per la esecuzione di
uno di tali metodi.
Il brevetto, e più precisamente l’invenzione da esso protetta,
può essere fatto oggetto di cessione e di licenza: da tali operazioni
il titolare è in grado di ricavare notevoli utilità economiche,
come pure la controparte contrattuale. Le licenze e le cessione di brevetto,
così come del marchio e degli altri diritti di privativa, possono
essere trascritte. La trascrizione, pur non essendo, salvo eccezioni,
obbligatoria è però opportuna a vari fini, quali rendere
pubblica e certa, in senso giuridico, l’esistenza dell’atto,
la sua data ed il suo contenuto, comprese eventuali facoltà di
controllo da parte del licenziante. Essa è utile, inoltre, per
rendere immediatamente utilizzabile l’atto innanzi all’Autorità
giudiziaria.
I diritti patrimoniale discendenti dalle invenzioni brevettate, oltre
ad essere suscettibili di pegno, sequestro ed esproprio, sono alienabili
sia per atto tra vivi che a causa di morte
In particolare, i brevetti possono essere fatti oggetto di cessione o
di licenza. Nel primo caso l’avente diritto cede a terzi la titolarità
totale o parziale del brevetto stesso; nel secondo caso, invece, egli
concede a terzi la possibilità di sfruttamento del contenuto totale
o parziale di esso, nei limiti pattuiti dai contraenti stessi. Tali limiti
possono essere differenti, potendo riguardare l’ambito territoriale
dello sfruttamento, la durata di esso, il tipo di utilizzazione, il tipo
di diritto di sfruttamento e cosiì via. Le licenze, inoltre, si
distinguono in esclusive e non esclusive e possono contemplare la possibilità
di sublicenze. La legge disciplina anche il caso di licenza obbligatoria,
che si ha quando, in presenza di determinate condizioni, il brevetto non
viene attuato per un determinato periodo; per tale tipo di licenza sono
previste regole particolari. Inoltre, le licenze sul trasferimento tecnologico
sono soggette al Regolamento della Commissione Europea sul Trasferimento
di Tecnologia.
Nel caso in cui l'attività inventiva
sia stata minore, ma l'invenzione sia comunque suscettibile di applicazione
industriale, quest'ultima potrà essere tutelata attraverso il modello
di utilità. In altri termini, esso consiste in un'invenzione che
conferisce a macchine, strumenti, utensili od altri oggetti una particolare
efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego. Il modello di
utilità, che valorizza miglioramenti tecnici o funzionali, non
è, però, previsto in tutti gli Stati appartenenti all'Unione
Europea, nonostante esista anche il modello di utilità comunitario.
In Italia si può ottenere il brevetto di modello di utilità,
alle medesime condizioni del brevetto di invenzione (novità, liceità,
applicabilità industriale e attività inventiva, intesa,
quest’ultima, con minore rigore), e si può trasformare un
brevetto di invenzione in un modello di utilità e viceversa.
Un discorso non dissimile può essere fatto per le nuove varietà
vegetali e per le topografie di prodotti semiconduttori.
In particolare, le prime consistono in insiemi di vegetali nel contesto
di un taxon botanico del grado inferiore conosciuto che possa essere definito
utilizzando l’espressione delle caratteristiche risultanti da un
determinato genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, oltre
che distinto dagli altri sistemi vegetali attraverso l’espressione
di almeno una di tali caratteristiche e considerato come un’entità
a causa della sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
Un insieme vegetale è composto di vegetali interi o di parti di
vegetali, purchè idonee alla produzione di vegetali interi.
La varietà vegetale è tutelabile mediante brevettazione
in quanto sia nuova, distinta, omogenea e stabile. In presenza di tali
requisiti sii applicano le norme che regolano i brevetti per invenzione,
sempre che non siano in contrasto con disposizioni specifiche riferentisi
alle varietà vegetali.
E’ necessaria l’autorizzazione dell’avente diritto per
diversi atti, quali commercializzazione, importazione e detenzione, compiuti
sul prodotto della raccolta, comprese piante intere o loro parti, sempre
che tale prodotto derivi dall’uso del materiale di riproduzione
e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta.
Viene diffusamente utilizzato anche il Certificato Comunitario di privativa
per varietà vegetali, il quale garantisce la protezione su tutto
il territorio dell’Unione Europea.
La topografia di un prodotto a semiconduttori consiste in una serie di
disegni correlati, I quali generalmente rappresentano la struttura tridimensionale
degli strati di composizione del prodotto stesso. Il singolo disegno si
riferisce ad uno di tali strati, o a parte di essi. La topografia è
tutelabile mediante brevettazione; in particolare, sono suscettibili di
protezione sia I circuiti integrati che I songoli componenti discreti,
al contrario dei processi, sistemi, concetti, tecniche od informazioni
incorporate nelle topografie stesse. Ai sensi della legge n. 70 del 1989
possono essere concessi diritti di esclusiva sulle topografie derivanti
dallo sforzo creativo del loro autore, a condizione che non siano comuni
o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori
o che, comunque, risultino dalla combinazione di elementi comuni o familiari.
La protezione delle topografie non è ostativa della tutela brevettuale
relativa alla realizzazione di prodotti a semiconduttori, nè di
quella del diritto d’autore su eventuali opere intellettuali registrate
su tali prodotti, sempre che l’opera in parola sia riproducibile
dal circuito.
In seguito alla protezione sono precluse ai soggetti diversi dal titolare
del brevetto sia la produzione, che l’importazione, la vendita o
altra forma di distribuzione a fini commerciali della topografia o di
un prodotto che incorpori quest’ultima o, ancora, di un articolo
che incorpori tale prodotto.
Quanto ai segni distintivi, ed in particolare
ai marchi, anch'essi sono suscettibili di protezione, data la loro funzione
di differenziazione di un imprenditore e, soprattutto, di un prodotto
sul mercato. Essi, consentendo all'impresa di affermare e rendere popolare
la propria immagine, ed, in tal modo, di attirare clientela, moltiplicare
gli affari ed incrementare i profitti, costituiscono beni immateriali
dotati spesso di notevole valore economico.
Peraltro, essi fanno parte dell'organizzazione aziendale, per cui si dovrà
tener conto anche del loro valore in caso di cessione d'azienda. Lo stesso
discorso vale per i brevetti e la gran parte dei diritti di proprietà
industriale.
Il marchio contraddistingue un determinato prodotto o servizio;tutti i
nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente possono
essere registrati come marchi d'impresa. Può, quindi, trattarsi
di parole, compresi i nomi personali, di disegni, lettere, cifre, suoni
o, ancora, della forma del prodotto o della confezione di esso, delle
combinazioni o tonalità cromatiche, sempre che siano idonei a distinguere
i prodotti od i servizi di un'impresa da quelli delle altre.
Al marchio di fabbrica si contrappone il marchio di servizio, così
come quello di commercio. Esistono, inoltre, marchi forti, marchi deboli
e marchi di fatto.
Una figura parzialmente differente è il marchio collettivo, il
quale è rilasciato a soggetti che, grazie ad esso, garantiscono
l’origine, la natura o la qualità di determinati servizi
o prodotti. Il suddetto marchio appartiene ai soggetti che li richiedono
e che ne concedono l’uso a quanti non solo risultino in possesso
dei requisiti necessari, ma si impegnino al rispetto del relativo regolamento
d’uso, previsto e depositato insieme al marchio stesso.
Mediante la registrazione del marchio, per la quale valgono le stesse
regole previste in materia di invenzioni, il titolare ottiene un diritto
assoluto di utilizzazione del medesimo per contraddistinguere i propri
prodotti o servizi, per I quali il segno distintivo è stato, appunto,
registrato. In generale si può dire che egli ha la possibilità
di vietare ai terzi l’uso di marchi identici o simili al proprio
per prodotti o servizi identici o affini.
Il marchio è registrato per prodotti o servizi ricompresi in una
dettagliata classificazione internazionale, suddivisa per classi. Risulta,
però, opportuno estendere la protezione ai prodotti o servizi affini
ed a quelli destinati alle stesse linee commerciali.
Ai fini della registrazione, il marchio deve essere nuovo, ossia non anticipato
da altri marchi identici o simili, e dotato di un’astratta capacità
distintiva. Inoltre, esso non deve consistere esclusivamente in denominazioni
generiche di prodotti o servizi o in denominazioni descrittive che si
riferiscano agli stessi.
In caso di mancato utilizzo del marchio, esso decade.
Il marchio, a somiglianza del brevetto, a determinate condizioni può
essere ceduto o concesso in licenza.La cessione di esso, disgiunta dalla
cessione dell’azienda o di un ramo di essa, è consentita
a condizione che non ne derivi inganno al consumatore. Inoltre, il titolare
può cedere lo stesso marchio a più soggetti differenti purchè
ciò non crei confusione nei consumatori.
Quanto alle licenze d’uso, il marchio può esserne oggetto
nei limiti convenzionalmente stabiliti dalle parti. E’ opportuno
che le imprese concedano l’uso del proprio marchio ad altre imprese
o a rivenditori, rappresentanti od agenti, solo previa regolarizzazione
dell’uso medesimo e con esclusione dell’introduzione di esso
nella ragione sociale dei terzi autorizzati all’uso.
Oltre al marchio nazionale, ne esistono altri due tipi: quello comunitario
e quello internazionale.
Altri segni distintivi tradizionalmente intesi sono la ditta e l'insegna.
Più in generale, può parlarsi di nomi commerciali. Anch'essi,
come il marchio, identificano un'impresa sul mercato e la distinguono
da quelle con oggetto identico o simile.
La tematica della tutela del marchio presenta punti di interferenza con
quella dei domain names (“nomi a dominio”), ossia delle denominazioni
usate in Internet per l’identificazione dei soggetti od oggetti
presenti sul web. Sostanzialmente il domain name consiste in un indirizzo
Internet.
Le Naming Authorities, che sono gli organismi cui spetta l’attribuzione
e la concessione dei domain names, hanno adottato provvedimenti che consentono
ai titolari di marchi registrati di agire nei confronti di coloro che,
in assenza di legittimazione, procedono alla registrazione di un sito
Internet. Ciò allo scopo di evitare che soggetti privi di validi
diritti registrino a proprio nome domain names consistenti in denominazioni
di società od altri organismi o corrispondenti a marchi altrui.
Quest’ultimo caso, ossia di indirizzo Internet riproducente un marchio
registrato da un altro soggetto, è inquadrabile nell’ambito
della fattispecie di contraffazione di marchio. Inoltre, sia tale ipotesi,
che l’altra descritta poco sopra sono sussumibili sotto la fattispecie
di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 Cod. Civ.
Nei suddetti ed in altri casi di cybersquatting o domain grabbing (accaparramento)
dei nomi a dominio, in cui il dominio corrispondente al nome, cognome,
denominazione o marchio di un soggetto legittimato risulta occupato da
qualcuno che non ne ha diritto, oltre alla tutela giudiziaria tradizionale
cui si è accente diritto ha a sua disposizione rapide procedure
amministrative, condotte e controllate dalle competenti organizzazioni,
nazionali o internazionali. Queste ultime sono deputate alla risoluzione
delle controversie in materia di domain names e vi provvdono mediante
la riassegnazione a favore dell’avente diritto e/o la cancellazione
di domini registrati in mala fede.
Una funzione identificativa solo in parte analoga
a quella dei segni distintivi, svolgono sia le indicazioni geografiche
che le denominazioni di origine. Ad esse spesso si associa, nella mente
dei consumatori, l'idea di elevata qualità, con conseguenze economiche
rilevanti in termini di aumento degli affari e di moltiplicazione dei
profitti per le imprese produttrici. Per tal ragione anch'esse possono
essere considerate, o quanto meno assimilate, alla Proprietà industriale.
La protezione della configurazione estetica,
ossia dell'aspetto esteriore di un oggetto, o di una particolare forma
di esso, in altri termini la protezione di innovazioni puramente estetiche
e di speciali ornamenti o di particolari forme o combinazioni di line
o colori, avviene mediante i modelli o disegni ornamentali: si tratta
del disegno industriale o design.
Nel dettaglio, esso protegge, appunto, l’aspetto di un prodotto,
o di una parte di esso, come risultante dalla combinazione di linee, colori,
contorni, forma, struttura e/o i materiali che lo compongono, e/o il suo
ornamento. Il prodotto, artigianale o industriale, può essere sia
un prodotto finito che una componente da assemblare ad altre per formare
un prodotto complesso, sempre che sia il prodotto che la componente risultino
visibili durante il normale utilizzo.
I modelli ornamentali sono suddivisibili per classi, secondo la classificazione
internazionale di Locarno.
Il design aggiunge valore ad un determinato prodotto, rendendolo più
attraente agli occhi del consumatore. Talvolta il design rappresenta l’unica
ragione suo successo. Ecco, dunque, perché la protezione del disegno
industriale dovrebbe sempre rappresentare un elemento chiave della strategia
commerciale di ogni impresa. Infatti, una volta ottenuta la registrazione,
il titolare acquisisce il diritto esclusivo di impedire la copia non autorizzata
o l’imitazione del disegno da parte dei terzi. Mediante la registrazione
di disegni commerciali vincenti l’impresa, oltre a tutelarsi da
possibili comportamenti scorretti della concorrenza, rafforza la propria
posizione sul mercato ed accresce il prestigio della propria immagine.
Il disegno industriale è, quindi, molto utile alle società
e, oltre a promuoverne la competitività, può farne aumentare
gli utili o, comunque, consentire un più pronto recupero degli
investimenti fatti per produrre e commercializzare il prodotto.
Ancora, esso può essere oggetto di licenza o di cessione in cambio
di un determinato corrispettivo, con l’ulteriore vantaggiosa conseguenza
della possibilità, in tal modo, di conquistare mercati altrimenti
irraggiungibili per imprese di piccole e medie dimensioni.
Si comprende, perciò, perché molte imprese dedichino notevoli
risorse al miglioramento della capacità di attrazione esercitata
dall’aspetto dei loro prodotti. Spesso un design nuovo ed originale
viene utilizzato per sviluppare nel prodotto aspetti che lo rendano appetibile
a specifici segmenti del mercato: leggere modificazioni possono rendere
più adatto il prodotto, per esempio un orologio, a specifiche fasce
d’età o cultura o gruppi sociali.
Inoltre molte imprese, mediante disegni industriali originali, oltre a
crearsi “nicchie” di mercato, rafforzano la propria immagine
commerciale, anche attraverso l’associazione di essi a marchi distintivi.
Molte società hanno creato o modificato con successo la propria
immagine sul mercato grazie alla particolare cura posta nel disegnare
certi tipi di prodotti.
In Italia, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, la protezione del disegno industriale è realizzata
mediante il c.d. “market approach”, il quale, per un verso,
fa riferimento alla percezione dell’impatto estetico da parte di
utilizzatori informati (che, quindi, non coincidono col consumatore medio)
e, dall’altro, richiede, ai fini della tutela della forma, che essa
abbia determinati requisiti di aspetto esteriore, idonei a contribuire
al successo commerciale del prodotto. Tale sistema modifica quello precedentemente
vigente, fondato sul c.d. “patent approach”, il quale riconduceva
la regolamentazione dei modelli ornamentali a quella relativa ai diritti
sui brevetti per invenzione, condizionando, conseguentemente, la tutela
a caratteristiche quali la novità e l’originalità.
L’attuale disciplina non fa più cenno al brevetto ma, al
contrario, prevede la registrazione dei modelli o disegni industriali;
essa, inoltre, ha eliminato la locuzione “speciale ornamento”,
presente nella previgente disposizione, ed ha modificato i requisiti necessari
ai fini della protezione, essendo ora richeste la novità ed il
carattere individuale del disegno.
Si ha la prima quando il disegno o modello, alla data di presentazione
della domanda di registrazione, sia diverso, per caratteristiche non irrilevanti,
dalle esperienze note.
L’altro elemento consiste nella l’impressione che il design
suscita nell’utilizzatore informato è differente dall’impressione
generale che nel medesimo è prodotta da ogni altro modello divulgato
in precedenza.
Mediante la registrazione il titolare ottiende il diritto esclusivo, consistente
nella possibilità di utilizzare il disegno nella propria attività,
ovvero, comunque, per ricavarne un vantaggio economico, anche attraverso
eventuali cessioni o licenze d’uso. La conseguenza è che
sono precluse ai terzi carenti di autorizzazione diverse attività,
ossia la fabbricazione, la commercializzazione, l’importazione,
l’esportazione, l’utilizzo o la detenzione a tali fini.
La tutela ottenuta con la registrazione del disegno è cumulabile
con ulteriori protezioni, quali marchio, brevetto per modello di utilità,
diritto d’autore, divieto di concorrenza sleale nella forma dell’imitazione
servile. Oltre al disegno nazionale, esistono quello comunitario e quello
internazionale.
La tematica dei segreti commerciali ed industriali,
altrimenti detti Know-how, attiene anch’essa a quella della Proprietà
Industriale.
Essi possono avere ad oggetto particolari metodi o procedimenti di fabbricazione,
formule, liste di clienti o di fornitori dell'azienda o altre raccolte
di informazioni, mappe, disegni, progetti architettonici, processi di
lavorazione, progetti di marketing, strategie di mercato, metodi commerciali,
informazioni sui prezzi o sulle attività di ricerca e sviluppo,
procedimenti per la stesura di rapporti, informazioni finanziarie o tecniche,
orari, prototipi, etc.
Una buona definizione del know-how, ossia delle informazioni segrete protette
dall’azienda, è fornita dall’art. 10, n. 1-4 del Regolamento
CEE n. 96/240, che lo descrive come “un insieme di informazioni
tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata.
Dalla precedente elencazione esemplificativa se ne ricava che qualunque
informazione non generalmente conosciuta può essere ricompresa
nella nozione di segreto commerciale od industriale, a condizione che
essa conferisca al rispettivo titolare un vantaggio competitivo.
Tali segreti sono dotati di un notevole valore economico, attuale o potenziale.
Detto valore in molti casi induce altri soggetti all'illegittima acquisizione
ed alla conseguente utilizzazione diretta di tali informazioni a proprio
vantaggio oppure alla divulgazione di esse, con notevole danno per il
precedente detentore. Tale rischio è tanto più accentuato
in una società come la nostra, caratterizzata dal rapido sviluppo
della tecnologia e delle telecomunicazioni, da una forza lavoro sostituibile
e altamente professionale, dal sempre maggiore ricorso all'outsourcing.
Il ritmo di tale processo evolutivo è così incalzante che
spesso gli operatori economici non pongono attenzione ai rischi predetti,
connessi alla mancata protezione del know-how e della Proprietà
Industriale in generale.
In Italia, a differenza che in altri Paesi, viene accordata una protezione
efficace a tali informazioni riservate, sia dal punto di vista penale,
che civile. Infatti, contro l'indebita appropriazione di esse è
previsto un intero ventaglio di sanzioni,. Purtroppo, però, il
limite di esse consiste nell'intervenire posteriormente alla verificazione
di pregiudizi economici di tale portata da potere, in alcuni casi, comportare
il dissesto dell'impresa vittima dell'illegittima appropriazione. Per
tale ragione è opportuno approntare un efficace sistema di protezione
dei segreti, sia mediante misure materiali di sicurezza, quali controlli
periodici ed aree ad accesso ristretto nei sistemi informatici interni
all'azienda, che attraverso strumenti giuridici. Al riguardo, vengono
in rilievo, da un lato, accordi di confidenzialità con i licenziatari
ed i partner commerciali, dall'altro accordi di non divulgazione con i
dipendenti, in pendenza ed a conclusione del rapporto lavorativo. Infatti,
come si accennava, un’impresa può trovarsi nella condizione
di dover fornire a terzi proprie informazioni riservate per svariate ragioni.
Ciò può avvenire, ad esempio, oltre che per motivi riconnessi
all’adempimento delle proprie mansioni da parte del dipendente,
per permettere ad un consulente esterno di svolgere un determinato incarico,
o per consentire ad un fornitore di eseguire il proprio lavoro o di presentare
un’offerta, o per fare capire ad un possibile cliente il valore
di una proposta.
In simili ipotesi, al fine di meglio difendersi, è sempre opportuno,
quando ciò sia possibile, stipulare preventivamente un accordo
di segretezza che determini con chiarezza il contenuto delle informazioni
segrete e che certifichi la volontà delle parti contraenti. Infatti,
in tal modo il danneggiato dall’indebito comportamento altrui potrà
far valere quanto previsto espressamente nell’accordo di segretezza.
Peraltro, l'attivazione preventiva a tutela dei segreti commerciali ed
industriali è economicamente conveniente, come si arguisce dal
confronto tra le possibili perdite ingenti derivanti dalla sottrazione,
ed il costo della protezione, che non è elevato, data l'assenza
di registrazione e di altre formalità procedurali e la durata illimitata
di essa. Per tale ragione, la tutela del know-how si presenta particolarmente
accattivante per le Piccole e Medie Imprese. Queste ultime possono, tra
l'altro, decidere di tutelare in tal modo informazioni riservate ritenute
non meritevoli di richiesta di brevetto od inidonee a tale scopo.
Alla tutela contrattuale si affianca, in determinate ipotesi, quella extracontrattuale,
ai sensi degli articoli 2598, n. 3 del Cod. Civ. e 6 bis L.I. Quest’ultima
disposizione recita:
“Fermo il disposto dell’art. 2598 n. 3 del codice civile,
costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione
o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale
di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette
al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a. siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente
accessibili agli esperti ed operatori del settore;
b. abbiano valore economico in quanto segrete;
c. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo
sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure
l’acquisizione o l’utilizzazione da parte di terzi in modo
contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di
altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno,
e alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione
in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso
di nuove sostanze chimiche.”
Il danneggiato ha a sua disposizione, per vedere attuati i propri diritti,
sia l’ordinario giudizio di merito, che il procedimento cautelare
d’urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre alla querela penale.
Anche il know-how può essere concesso in licenza a terzi. All’uopo
è usuale l’identificazione di esso mediante una descrizione
ricompressa nell’accordo di licenza stesso o in un documento separato
o altro supporto idoneo, da formarsi cautelativamente al più tardi
all’atto del trasferimento del know-how.
Il diritto d'autore è la principale
componente della Proprietà Intellettuale propriamente intesa. Anch'esso
ha per oggetto un bene immateriale, la c.d. opera dell'ingegno, ossia
una nuova opera artistica, letteraria, scientifica, avente carattere creativo.
Tali termini vanno interpretati estensivamente, potendo essi ricomprendere
non solo opere a contenuto artistico, quali quelle letterarie, musicali,
figurative, teatrali, cinematografiche (si pensi a libri, articoli, canzoni,
dipinti, sculture, progetti architettonici, spot, film per esempio), ma
anche fotografie, scritti a contenuto scientifico o didattico, opere dell'architettura,
giochi elettronici, programmi per computer e software, opere digitali
su CD-ROM e CD-I, opere radiofoniche e televisive (come i programmi),
slogan, banche dati e via enumerando.
Dunque, le opere protette dal diritto d’autore appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura,
alla cinematografia ed al teatro, in qualunque forma o modo di espressione.
Le opere, ai fini della loro protezione, devono essere originali e costituire
la risultante di un’attività di tipo intellettuale avente
carattere creativo, senza che sia però necessaria la presenza di
contenuti di eccezionale valore. Il diritto d’autore, comunque,
tutela il modo di espressione di un’idea, non l’idea in sè
considerata.
Il diritto in parola è protetto per un periodo di tempo molto lungo
e nasce senza bisogno di formalità alcuna, essendo la tutela automaticamente
riconnessa alla creazione dell’opera, come dispone, tra l’altro,
la Convenzione di Berna. Deposito e registrazione sono previsti ad altri
fini. In particolare con essi si mira ad evitare la violazione del diritto
da parte di terzi e a precostituire un mezzo di prova dei dati all'uopo
più significativi, quali paternità dell’opera, titolo
e data di pubblicazione.
Ad ogni modo è opportuno apporre sempre sulle opere il simbolo
©, allo scopo di manifestare espressamente l’esistenza di diritti
d’autore sulle medesime.
Anche il diritto d’autore, come il diritto di brevetto e la maggior
parte quelli annoverabili nella Proprietà Industriale, è
inquadrabile nell’ambito dei diritti assoluti, essendo protetto
contro chiunque ed attribuendo al titolare la possibilità di utilizzare
e sfruttare economicamente la propria creazione in condizione di esclusiva,
oltre che la facoltà di effettuarne od autorizzarne la riproduzione
e la distribuzione in qualunque forma. Tali aspetti di energica tutela
e di ampiezza delle facoltà del titolare rendono possibile l'accostamento
del diritto de quo al diritto di proprietà: per evidenziare tale
somiglianza sono state coniate le locuzioni "Proprietà intellettuale"
e "Proprietà industriale".
Nello specifico, le facoltà riconosciute all’autore sono
generalmente distinte in “diritti morali” e “diritti
patrimoniali. Tra i primi, che sono intrasmissibili, irrinunciabili ed
imprescrittibili, si annovera soprattutto il diritto di paternità
dell’opera. Esso ricomprende diverse facoltà, quali quella
di identificazione (libertà dell’autore di scegliere tra
anonimato, identificazione mediante il proprio nome o mediante pseudonimo),
quella di rivelazione, quella di rivendicazione (che consente all’autore
di rivendicare la paternità dell’opera nei confronti dei
terzi). Vi è poi il diritto all’integrità dell’opera,
che permette al titolare di preservare la propria creazione da atti pregiudizievoli
del suo onore o reputazione o dell’opera stessa. Altro diritto morale
è quello al ritiro dell’opera dal commercio.
I secondi, invece, che tendenzialmente durano fino a 70 anni dopo la morte
dell’autore, sono i diritti di utilizzazione economica dell’opera.
Essi comprendono la possibilità di compiere sull’opera tutte
le attività astrattamente lucrative, ivi compresa la facoltà
di cederlo o concedere licenze a favore di terzi.
La S.I.A.E., ferma la facoltà di autori, successori ed aventi causa
di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla Legge sul Diritto d’Autore,
è l’unico soggetto autorizzato all’attività
di intermediazione in ordine all’esercizio dei diritti di rappresentazione,
esecuzione, recitazione, radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite), riproduzione meccanica e cinematografica delle
opere protette.
Sul piano internazionale, il diritto d’autore costituisce oggetto
di diverse convenzioni, quali, oltre a quella di Berna, quella di Ginevra
e quella di Roma.
Un cenno particolare merita la protezione dei “programmi per elaboratore”.
Infatti, per il software pubblicato il decreto legislativo n. 518/1992
prevede un apposito registro presso la S.I.A.E., in cui vengono iscritto
il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
e la data di pubblicazione del programma, vale a dire il primo atto di
esercizio di tali diritti.
Il software è assoggettato alla disciplina dettata dalla Legge
sul Diritto d’Autore, salvo quanto disposto specificatamente per
esso.
In alcune circoscritte ipotesi, i programmi sono tutelabili anche attraverso
il brevetto di invenzione. Inoltre, è sempre possibile la tutela
contrattuale di esso.
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Cessioni e licenze
I diritti di proprietà intellettuale
ed industriale possono essere oggetto anche di sfruttamento economico
indiretto. Ciò avviene principalmente mediante la cessione o la
concessione in licenza dei medesimi, in cambio di un corrispettivo, generalmente
in denaro. Oltre a tali forme negoziali tipiche, ne esistono altre, che
hanno la medesima funzione di realizzare un vantaggio economico dai diritti
di privativa.
Infatti, mentre per il diritto d’autore lo sfruttamento avviene
soprattutto mediante cessioni e licenze d’uso, esclusive o meno,
dei correlativi diritti patrimoniali, al contrario i brevetti per invenzione
industriale, i modelli di utilità, il design, i marchi d’impresa
e gli altri segni distintivi, non solo possono essere concessi in licenza
o venduti o ad altro titolo ceduti a terzi, da soli o unitamente all’azienda
o ad un ramo della medesima, ma possono puire costituire oggetto di altri
contratti, quali il merchandising ed il franchising, o di accordi di coesistenza.
Nel nostro Paese è attualmente prevista
la trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marche degli
atti fra vivi, a titolo onerso o gratuito, con i quali si costituiscono,
modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento e diritti
di garanzia relativi a marchi e brevetti nazionali. Lo stesso adempimento
pubblicitario è contemplato per diversi altri atti concernenti
tali diritti, quali quelli di divisione, di transazione, di rinuncia e
di società, così come, del resto, per le sentenze dichiarative
dell’esistenza dei medesimi atti. In caso di concorso di più
acquirenti del medesimo diritto di privativa industriale, prevale quello
che ha trascritto per primo il relativo atto.
Nonostante la trascrizione non sia obbligatoria, salvo alcuni casi, essa
comporta diversi vantaggi, oltre a quello appena descritto. Si tratta,
tra l’altro, del fatto che essa rende l’atto certo, quanto
a contenuto e data, nell’ordinamento italiano, e rende possibile
il rilascio di copie certificate del medesimo. Inoltre, solo se trascritto
l’atto può essere utilizzato immediatamente dall’Autorità
Giudiziaria.
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CONTRATTI
EUROPEI DI RICERCA E SVILUPPO E FINANZIAMENTI COMUNITARI
Panoramica descrittiva
Lo strumento privilegiato per l’intervento
comunitario nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico sono le azioni
a compartecipazione finanziaria. Esse sono annoverabili nell’ambito
delle “azioni indirette”, che si contraddistinguono per il
fatto che l’attività di ricerca è svolta da soggetti
diversi dalla Comunità Europea, ma sostenuta da quest’ultima
mediante la messa a disposizione, totale o parziale, di risorse finanziarie.
Nel novero delle azioni a compartecipazione finanziaria rientra la conclusione
di diversi tipi di contratti tra la Commissione Europea, da un lato, ed
una pluralità di soggetti, principalmente università, centri
di ricerca ed imprese, dall’altro.
In particolare, si tratta di negozi di promozione della ricerca, in cui
l’istituzione comunitaria eroga una sovvenzione, soprattutto nella
forma di rimborso spese, a fronte dello svolgimento di un progetto di
ricerca, rientrante nell’ambito di un programma specifico di ricerca
e sviluppo, in vista della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca
e dei correlativi obiettivi economici.
I programmi specifici attuano, nelle differenti materie, il Programma
Quadro pluriennale (attualmente è in vigore il Sesto PQ), il quale
contiene previsioni generali in merito alla concessione di contributi
finanziari a gruppi di imprese ed università (ma non solo), per
sostenerli nella realizzazione di progetti innovativi.
Tali negozi sono così suddivisibili:
1- contratti di ricerca e sviluppo tecnologico
2- contratti di dimostrazione
3- contratti integrati (ricerca e dimostrazione)
4- contratti a contributo fisso (fino a € 100000)
5- supporto all’accesso alle infrastrutture di ricerca
Inoltre, esistono, sempre all’interno delle azioni indirette, specifiche
azioni per le Piccole e Medie Imprese, le quali si realizzano mediante
i seguenti accordi:
a- contratti di ricerca e sviluppo tecnologico
b- premi esplorativi (Explorary awards)
c- progetti di ricerca cooperativa (CRAFT).
Nella materia dei finanziamenti europei alla ricerca, al contratto con
la Commissione, composto da un “corpo” e da vari allegati,
contenenti rispettivamente la descrizione tecnica del progetto di ricerca,
disposizioni più dettagliate del regolamento negoziale ed eventuali
condizioni specifiche pattuite tra le parti, se ne affiancano altri, che
danno luogo ad una pluralità coordinata di negozi giuridici.
Si allude, ad esempio, ai subappalti, stipulati per lo svolgimento di
attività di minore importanza, nel caso in cui il contraente principale
non sia in grado di provvedervi personalmente.
Ad ogni modo, il principale tipo di contratto accessorio è costituito
dal Consortium Agreement , o accordo consortile.
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Consortium Agreement
Esso è il contratto stipulato tra le
parti del negozio principale, ad esclusione dell’istituzione comunitaria,
e contenente pattuizioni relative al funzionamento interno ed alla gestione
del “consorzio”, oltre che all’esecuzione del progetto
ed alla Proprietà Intellettuale ed Industriale.
Il Consortium Agreement ha lo scopo di precisare o completare le previsioni
del contratto con la Commissione, la quale, nelle materie di competenza
di tale accordo, dovrà accettare la disciplina prescelta dalle
parti. Tale contratto non è, comunque, privo di effetti nei confronti
dell’istituzione comunitaria: la mancata stipulazione del medesimo,
infatti, così come la redazione in violazione della normativa che
lo riguarda, determina, da un lato, l’inadempimento dei contraenti,
dall’altro, l’inopponibilità di alcune loro decisioni
alla Commissione.
Per quanto riguarda la formazione dell’accordo consortile, nel corso
della quale è configurabile la responsabilità precontrattuale
dei soggetti coinvolti, non è prevista un procedimento rigidamente
articolato: solitamente uno dei partner invia agli altri una bozza dell’accordo,
alla quale gli altri possono rispondere inviando “lettere d’intenti”
dal contenuto diversificato (dalla semplice dichiarazione dell’obiettivo
delle trattative, al riconoscimento del punto a cui sono giunte le medesime,
a veri e propri impegni giuridici comportanti il sorgere di obbligazioni
tra le parti). Solitamente, però, alle lettere d’intenti
si accompagnano altri contatti ed incontri: la delicatezza delle questioni
trattate e la complessità delle materie oggetto degli accordi rendono
indispensabile il supporto tecnico di legali specializzati nel settore.
Si allude, in primo luogo, alla parte riguardante la Proprietà
Intellettuale ed Industriale, contenente disposizioni che precisano e
completano la disciplina del contratto con la Commissione in materia.
In tale contesto, di fondamentale importanza si rivelano, per un verso,
la precisa redazione delle clausole di segretezza, con specifica individuazione
sia delle informazioni riservate, sia delle modalità di trattamento
delle medesime che delle persone autorizzate a tale trattamento, per altro
verso, l’individuazione del Know-how preesistente e le disposizioni
circa la proprietà, l’uso ed il diritto di accesso sui risultati
del progetto di ricerca.
Ferme restando le norme in tema di paternità di essi, infatti,
ossia in tema di diritto di esserne riconosciuti autori od inventori,
il Consortium Agreement disciplina i profili patrimoniali di tali risultati.
Al riguardo, le soluzioni prescelte possono spaziare dalla comproprietà
delle conoscenze, alla cessione dei diritti od alla concessione di licenze
ad alcuni partner, all’attribuzione all’inventore del diritto
di esclusiva nell’utilizzazione in una determinata zona o per un
determinato periodo di tempo e via dicendo.
Nei casi di comproprietà dei risultati, è opportuno che
l’accordo consortile disciplini il godimento disgiunto di essi,
prevededo, ad esempio, criteri territoriali o di mercato, in modo da evitare
l’insorgere di conflitti tra i partner. Ciò. Ovviamente,
nelle ipotesi in cui i partner non optino per lo sfruttamento congiunto
del bene immateriale e per la conseguente costituzione di società
commerciali od altre organizzazioni giuridiche. In tal caso, l’accordo
consortile può contenere gli elementi essenziali dei corrispondenti
contratti sociali (nome, sede, oggetto, quote di capitale, ecc.) e patti
parasociali.
Di non minore rilievo, soprattutto in vista di eventuali controversie
tra i contraenti, si appalesa l’individuazione del know-how preesistente.
Esso va precisato attentamente, anche con l’ausilio di allegati
di documentazione tecnica o amministrativa o mezzi similari, in modo da
non consentire confusione alcuna con i risultati della ricerca e da determinare
il livello dell’impegno di ciascun membro.
Ancora, nella sezione dedicata alla Proprietà Intellettuale ed
Industriale, il Consortium Agreement dovrà contenere clausole riguardanti
le modalità ed i tempi di protezione dei beni immateriali scaturenti
dalla ricerca.
Le altre parti dell’accordo generalmente contengono definizioni,
la scelta della legge applicabile e del foro competente per eventuali
controversie, disposizioni relative alla gestione, anche finanziaria,
del progetto, inclusa la scelta del metodo con cui saranno prese le decisioni,
e precisazioni in merito all’obbligazione principale.
In quest’ultimo ambito, vengono precisati sia i risultati tecnici
attesi, sia il contributo tecnico di ciascun partner, che le risorse utilizzate
da ciascuno dei medesimi, intendendo per risorse non solo quelle umane
e quelle materiali, quali le attrezzature ed i materiali impiegati, ma
anche le procedure adottate e, soprattutto, il know-how, i brevetti, il
diritto d’autore di cui il contraente sia proprietario o licenziatario,
e via dicendo. La mancanza di indicazioni e di attenzione al riguardo
può essere foriera di inconvenienti legali successivi.
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TIP (Technology
Implementation Plan)
Nell’ambito delle ricerca, europea ma
non solo, un ruolo sempre più di spicco è stato assunto
dai c.d. Piani di attuazione tecnologica (TIP, Technology Implementation
Plan), al punto che ormai la Commissione europea ha introdotto un vero
e proprio obbligo contrattuale a carico degli altri contraenti, avente
ad oggetto la predisposone di essi.
La locuzione si riferisce a documenti congiunti, provenienti da tutti
i partner del progetto, nei quali vengono descritti i risultati delle
varie attività all’interno del progetto ed il piano per lo
sfruttamento dei risultati, sia da parte dei soggetti coinvolti nella
ricerca, che da parte di esterni. Lo scopo primario di tali documenti,
quindi, è di consentire l’individuazione delle potenzialità
industriali e commerciali dei risultati del progetto, ossia delle loro
potenzialità di mercato.
In tal modo i TIP, nei quali sono spesso inclusi accordi di segretezza
e clausole di vario tipo inerenti la protezione della Proprietà
Intellettuale ed Industriale, stimolano lo sfruttamento della tecnologia,
non solo sotto forma di beni e servizi suscettibili di commercializzazione,
ma anche mediante la conclusione successiva di accordi di trasferimento
tecnologico o, comunque, contratti di collaborazione di tipo tecnologico
o commerciale di respiro transnazionale. Ne discende che il TIP è
maggiormente utile nei casi in cui lo sfruttamento dei risultati del progetto
non avviene nell’ambito del consorzio di ricerca. Essi, infatti,
si rivelano preziosi strumenti di quel “mercato della tecnologia”
che sempre più si va sviluppando e diffondendo, anche a livello
di Piccole e Medie Imprese. I benefici derivanti sia dalla cessione dei
risultati della ricerca, che dalla concessione in licenza dei medesimi
e, in generale, dall’individuazione di partner per il loro sfruttamento
patrimoniale, sono spesso ingenti.
In conclusione, affinchè il Technology Implementation Plan realizzi
i suo obiettivo primario e riesca, quindi, a porsi come un utile strumento
di valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con positive ricadute
sui partnernariati coinvolti, è necessario che esso fornisca svariate
informazioni, non solo quelle sui risultati del progetto, compreso il
nuovo know-how sviluppato, ma anche quelle sulle possibilità di
applicazione industriale di essi e su quanto occorra a tale scopo, lo
stadio di sviluppo dei risultati medesimi e le risorse ed i mezzi occorrenti
per la prosecuzione di tale sviluppo, l’indicazione della possibilità
di utilizzazione dei risultati, sia in campo scientifico, che industriale,
commerciale o sociale, le intenzioni dei contraenti circa il tipo di utilizzazione
successiva dei medesimi, così come l’eventuale ruolo svolto
da ciascuno dei partner nel processo di utilizzazione e sfruttamento del
prodotto della ricerca, le possibilità di uso da parte di soggetti
estranei al progetto, e, in generale, informazioni utili ad attrarre potenziali
nuovi partner e collaboratori.
Come si può notare, la preparazione del documento in parola è
molto complessa e richiede conoscenze e competenze specifiche. Pertanto,
anche considerando l’importanza di esso ai fini dello sfruttamento
dei risultati della ricerca e dei possibili vantaggi che una ponderata
preparazione può arrecare ai partner, è consigliabile affidare
tale predisposizione ad esperti.
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